Art. 2.
                    Graduatoria di trasferimento
    1. Ai  fini del trasferimento il personale dl ruolo assistente ed
educatore   di  portatori  di  handicap  e'  iscritto,  su  richiesta
dell'interessato  o d'ufficio, in una graduatoria provinciale formata
separatamente per gruppi linguistici e profili professionali.
    2. L'iscrizione d'ufficio avviene nei seguenti casi:
      a) perdita del posto;
      b) difficolta'  insuperabili  nei  rapporti  interpersonali sul
posto di lavoro.
    3. L'iscrizione  su richiesta dell'interessato puo' avvenire dopo
un'attivita'  educativa  almeno  triennale  con  lo  stesso bambino o
alunno  oppure  nella  stessa sede di servizio, purche' la domanda di
trasferimento  venga presentata alla Ripartizione del personale entro
le  ore 12  del  31  luglio  di ogni anno, oppure spedita con lettera
raccomandata entro la stessa data.
    4. Non  devono  iscriversi nella graduatoria di trasferimento, ma
soltanto  presentare  apposita  richiesta  entro  la  data  di cui al
comma 3,  coloro  che,  a  salvaguardia  della  continuita' educativa
almeno  triennale,  seguono  il  bambino  o  alunno  assistito  in un
territorio  comunale  confinante, nonche' coloro che dopo il triennio
di  continuita' educativa desiderano continuare con lo stesso bambino
o alunno, oppure mantenere la stessa sede di servizio.
    5. La  graduatoria  di  trasferimento  e' approvata dal direttore
della  ripartizione  del personale e pubblicata all'albo della stessa
ripartizione   nonche'   nelle   sedi  delle  intendenze  scolastiche
interessate  almeno  dieci  giorni prima della data in cui si procede
alla scelta del posto. La graduatoria e' immediatamente esecutiva.