Art. 2. Graduatoria di trasferimento 1. Ai fini del trasferimento il personale dl ruolo assistente ed educatore di portatori di handicap e' iscritto, su richiesta dell'interessato o d'ufficio, in una graduatoria provinciale formata separatamente per gruppi linguistici e profili professionali. 2. L'iscrizione d'ufficio avviene nei seguenti casi: a) perdita del posto; b) difficolta' insuperabili nei rapporti interpersonali sul posto di lavoro. 3. L'iscrizione su richiesta dell'interessato puo' avvenire dopo un'attivita' educativa almeno triennale con lo stesso bambino o alunno oppure nella stessa sede di servizio, purche' la domanda di trasferimento venga presentata alla Ripartizione del personale entro le ore 12 del 31 luglio di ogni anno, oppure spedita con lettera raccomandata entro la stessa data. 4. Non devono iscriversi nella graduatoria di trasferimento, ma soltanto presentare apposita richiesta entro la data di cui al comma 3, coloro che, a salvaguardia della continuita' educativa almeno triennale, seguono il bambino o alunno assistito in un territorio comunale confinante, nonche' coloro che dopo il triennio di continuita' educativa desiderano continuare con lo stesso bambino o alunno, oppure mantenere la stessa sede di servizio. 5. La graduatoria di trasferimento e' approvata dal direttore della ripartizione del personale e pubblicata all'albo della stessa ripartizione nonche' nelle sedi delle intendenze scolastiche interessate almeno dieci giorni prima della data in cui si procede alla scelta del posto. La graduatoria e' immediatamente esecutiva.