Art. 10. Revisione straordinaria delle classificazioni 1. Entro il 31 dicembre 2002, gli elementi ed i criteri di classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9 sono rivisti, con regolamento regionale, in relazione al conferimento di funzioni regionali agli enti locali, ai sensi del titolo terzo della parte prima della legge regionale n. 54/1998 ed in relazione all'esercizio associato delle funzioni comunali da parte delle comunita' montane, ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della legge regionale n. 54/1998.