Art. 10.
            Revisione straordinaria delle classificazioni
    1.  Entro  il  31 dicembre  2002,  gli  elementi  ed i criteri di
classificazione delle sedi di segreteria di cui agli articoli 6, 7, 8
e  9  sono  rivisti,  con  regolamento  regionale,  in  relazione  al
conferimento  di  funzioni  regionali  agli enti locali, ai sensi del
titolo terzo della parte prima della legge regionale n. 54/1998 ed in
relazione  all'esercizio  associato  delle funzioni comunali da parte
delle  comunita'  montane,  ai sensi degli articoli 83, 84 e 85 della
legge regionale n. 54/1998.