Art. 11. Articolazione dell'Albo regionale dei segretari 1. L'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, costituisce una sezione dell'Albo dei dirigenti, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 45/1995. 2. L'Albo regionale dei segretari e' suddiviso in due parti. 3. Nella parte prima sono iscritti i segretari comunali di cui all'art. 31, comma 1, i segretari delle comunita' montane della Regione, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' i segretari che accedono all'Albo per concorso. 4. Nella parte seconda sono iscritti, con le modalita' di cui all'art. 12, i soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998.