Art. 11.
           Articolazione dell'Albo regionale dei segretari
    1.  L'Albo  regionale  dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1,
della  legge  regionale n. 46/1998, costituisce una sezione dell'Albo
dei dirigenti, di cui all'art. 20 della legge regionale n. 45/1995.
    2. L'Albo regionale dei segretari e' suddiviso in due parti.
    3.  Nella  parte  prima sono iscritti i segretari comunali di cui
all'art.  31,  comma  1,  i  segretari  delle comunita' montane della
Regione,  in  servizio  alla  data  di entrata in vigore del presente
regolamento, nonche' i segretari che accedono all'Albo per concorso.
    4.  Nella  parte  seconda  sono iscritti, con le modalita' di cui
all'art. 12,  i  soggetti  di  cui  all'art.  1, comma 4, della legge
regionale n. 46/1998.