Art. 12.
            Modalita' di iscrizione all'Albo dei soggetti
    di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998
    1.  I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma
4,  della  legge  regionale  n.  46/1998,  sono  iscritti, a cura del
Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1o gennaio di ogni
anno.
    2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione
all'Albo,  devono  presentare al Consiglio apposita domanda, entro il
30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1.
    3.  Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui
all'art.  1,  comma 4, della legge regionale n. 46/1998, il Consiglio
provvede  annualmente,  con  le  modalita' da stabilirsi con apposito
provvedimento,   a   dare   adeguata  pubblicita',  anche  a  livello
nazionale.
    4.  Il  Consiglio  accerta il possesso, da parte dei richiedenti,
dei  requisiti  necessari all'iscrizione e provvede, con le modalita'
di cui all'art. 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della
lingua  francese.  Sono  esonerati  dall'accertamento  i soggetti che
abbiano  gia' superato tale prova, con esito positivo e per la stessa
fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni.
    5.  La  parte  seconda  dell'Albo  e' aggiornata annualmente, dal
Consiglio,  nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo
dei  soggetti  non piu' in possesso dei requisiti o che lo richiedano
espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.