Art. 12. Modalita' di iscrizione all'Albo dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998 1. I soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998, sono iscritti, a cura del Consiglio, nella parte seconda dell'Albo, entro il 1o gennaio di ogni anno. 2. I soggetti di cui al comma 1, al fine di ottenere l'iscrizione all'Albo, devono presentare al Consiglio apposita domanda, entro il 30 settembre dell'anno precedente il termine di cui al comma 1. 3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte dei soggetti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 46/1998, il Consiglio provvede annualmente, con le modalita' da stabilirsi con apposito provvedimento, a dare adeguata pubblicita', anche a livello nazionale. 4. Il Consiglio accerta il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti necessari all'iscrizione e provvede, con le modalita' di cui all'art. 16, all'eventuale accertamento della conoscenza della lingua francese. Sono esonerati dall'accertamento i soggetti che abbiano gia' superato tale prova, con esito positivo e per la stessa fascia funzionale, presso pubbliche amministrazioni. 5. La parte seconda dell'Albo e' aggiornata annualmente, dal Consiglio, nel termine di cui al comma 1. La cancellazione dall'Albo dei soggetti non piu' in possesso dei requisiti o che lo richiedano espressamente, avviene in occasione dell'aggiornamento annuale.