Art. 13.
            Percentuale di sedi di segreteria ricopribili
                  con i soggetti di cui all'art. 12
    1.  Gli  incarichi  ai  soggetti  di  cui all'art. 12 non possono
superare  il  limite  massimo  del  quindici  per cento delle sedi di
segreteria  comunali  e  delle  comunita'  montane, di cui almeno uno
riservato alle comunita' montane.
    2.  Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente
regolamento,  le  sedi  di  segreteria  comunali  sono  quelle di cui
all'allegato B), le sedi di segreteria delle comunita' montane quelle
di cui all'allegato D).
    3.  Le  variazioni  delle  sedi di cui agli allegati B) e D) sono
effettuate dal Consiglio.
    4.  I soggetti di cui all'art. 12 possono essere incaricati anche
in  soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e
3.
    5.  Qualora  il  numero dei soggetti incaricati risulti superiore
alla  percentuale  del  quindici per cento, a seguito della riduzione
del  numero  delle  sedi  di  segreteria,  tali  soggetti  mantengono
comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto
privato stipulato con l'ente.
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