Art. 13. Percentuale di sedi di segreteria ricopribili con i soggetti di cui all'art. 12 1. Gli incarichi ai soggetti di cui all'art. 12 non possono superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria comunali e delle comunita' montane, di cui almeno uno riservato alle comunita' montane. 2. Ai fini di cui al comma 1, in prima applicazione del presente regolamento, le sedi di segreteria comunali sono quelle di cui all'allegato B), le sedi di segreteria delle comunita' montane quelle di cui all'allegato D). 3. Le variazioni delle sedi di cui agli allegati B) e D) sono effettuate dal Consiglio. 4. I soggetti di cui all'art. 12 possono essere incaricati anche in soprannumero rispetto alle sedi di segreteria di cui ai commi 2 e 3. 5. Qualora il numero dei soggetti incaricati risulti superiore alla percentuale del quindici per cento, a seguito della riduzione del numero delle sedi di segreteria, tali soggetti mantengono comunque il proprio incarico fino al termine del contratto di diritto privato stipulato con l'ente. .tttesto;