Art. 14.
             Modalita' di accesso all'Albo per concorso
    1.  All'Albo si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art.
16  della  legge  regionale  n.  45/1995,  fatta  salva  l'iscrizione
effettuata  ai  sensi  degli  articoli  31  e 36 e la possibilita' di
iscrizione ai sensi dell'art. 12.
    2.  Il Consiglio individua, entro il 1o febbraio di ogni anno, il
numero  delle  sedi  di  segreteria  da  ricoprire  tramite procedura
concorsuale,  tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero
delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'art. 12.
    3.  Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei
posti  da  ricoprire,  e'  approvato  dal  Consiglio,  entro il primo
semestre  di  ogni  anno, in relazione alle necessita' evidenziate ai
sensi del comma 2.
    4.  La  graduatoria  definitiva  e'  approvata dal Consiglio ed i
candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte
prima  dell'Albo,  a  cura  del  Consiglio  stesso,  entro  tre  mesi
dall'approvazione della graduatoria.
    5.   L'eventuale  utilizzo  della  graduatoria,  nel  periodo  di
validita'  di  cui all'art. 31, comma 6, del regolamento regionale 11
dicembre    1996,    n.   6   (Norme   sull'accesso   agli   organici
dell'Amministrazione  regionale,  degli  enti  pubblici non economici
dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), e'
disposto  dal  Consiglio,  che  non  puo'  bandire  nuovi concorsi in
presenza di graduatorie valide.
    6.  La  commissione  esaminatrice  e'  nominata dal Consiglio. Il
segretario  della  commissione  e'  scelto  tra  il  personale di cui
all'art. 5.
    7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano,
in  quanto  compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima,
ed   in  particolare  nel  titolo  secondo  (Accesso  alla  qualifica
dirigenziale), del regolamento reg. n. 6/1996.