Art. 14. Modalita' di accesso all'Albo per concorso 1. All'Albo si accede per concorso per esami, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 45/1995, fatta salva l'iscrizione effettuata ai sensi degli articoli 31 e 36 e la possibilita' di iscrizione ai sensi dell'art. 12. 2. Il Consiglio individua, entro il 1o febbraio di ogni anno, il numero delle sedi di segreteria da ricoprire tramite procedura concorsuale, tenuto conto del numero delle sedi vacanti e del numero delle sedi ricoperte dai soggetti di cui all'art. 12. 3. Il bando di concorso, contenente l'indicazione del numero dei posti da ricoprire, e' approvato dal Consiglio, entro il primo semestre di ogni anno, in relazione alle necessita' evidenziate ai sensi del comma 2. 4. La graduatoria definitiva e' approvata dal Consiglio ed i candidati dichiarati vincitori del concorso sono iscritti nella parte prima dell'Albo, a cura del Consiglio stesso, entro tre mesi dall'approvazione della graduatoria. 5. L'eventuale utilizzo della graduatoria, nel periodo di validita' di cui all'art. 31, comma 6, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), e' disposto dal Consiglio, che non puo' bandire nuovi concorsi in presenza di graduatorie valide. 6. La commissione esaminatrice e' nominata dal Consiglio. Il segretario della commissione e' scelto tra il personale di cui all'art. 5. 7. Salvo quanto disciplinato dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte prima, ed in particolare nel titolo secondo (Accesso alla qualifica dirigenziale), del regolamento reg. n. 6/1996.