Art. 15.
                          T i r o c i n i o
    1.   Gli   iscritti   all'Albo   ai  sensi  dell'art.  14,  prima
dell'accettazione  di  un  incarico  presso  una  sede  di segreteria
comunale o di comunita' montana, devono aver effettuato un periodo di
sei  mesi  di  tirocinio  presso  un comune o una comunita' montana a
fianco del segretario titolare.
    2.  L'ente  locale  presso  cui  il  soggetto presta il tirocinio
obbligatorio e' individuato dal Consiglio.
    3.  Durante il periodo di tirocinio, i soggetti di cui al comma 1
sono  collocati  in  disponibilita'  e  il loro trattamento economico
accessorio,  stabilito  dal  Consiglio,  non  puo' essere superiore a
quello  dei  segretari  collocati  in disponibilita' e utilizzati dal
Consiglio stesso.
    4. Il periodo di tirocinio, nell'ipotesi in cui il segretario non
sia  incaricato,  puo'  essere  prolungato  dal  Consiglio,  anche su
richiesta del segretario, per un periodo massimo di sei mesi.