Art. 15. T i r o c i n i o 1. Gli iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 14, prima dell'accettazione di un incarico presso una sede di segreteria comunale o di comunita' montana, devono aver effettuato un periodo di sei mesi di tirocinio presso un comune o una comunita' montana a fianco del segretario titolare. 2. L'ente locale presso cui il soggetto presta il tirocinio obbligatorio e' individuato dal Consiglio. 3. Durante il periodo di tirocinio, i soggetti di cui al comma 1 sono collocati in disponibilita' e il loro trattamento economico accessorio, stabilito dal Consiglio, non puo' essere superiore a quello dei segretari collocati in disponibilita' e utilizzati dal Consiglio stesso. 4. Il periodo di tirocinio, nell'ipotesi in cui il segretario non sia incaricato, puo' essere prolungato dal Consiglio, anche su richiesta del segretario, per un periodo massimo di sei mesi.