Art. 16. Modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese 1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, avviene con le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento reg. n. 6/1996, sia per i soggetti che richiedono l'iscrizione all'Albo, ai sensi dell'art. 12, sia per i segretari che accedono all'Albo, ai sensi dell'art. 14. 2. L'accertamento della conoscenza della lingua francese per i soggetti di cui all'art. 12 e' effettuato da un'apposita commissione costituita da almeno tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 14, del regolamento reg. n. 6/1996.