Art. 16.
  Modalita' di accertamento della conoscenza della lingua francese
    1. L'accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta
e  orale,  avviene con le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento
reg.  n.  6/1996,  sia  per  i  soggetti  che richiedono l'iscrizione
all'Albo,  ai  sensi  dell'art.  12, sia per i segretari che accedono
all'Albo, ai sensi dell'art. 14.
    2.  L'accertamento  della  conoscenza della lingua francese per i
soggetti  di cui all'art. 12 e' effettuato da un'apposita commissione
costituita  da  almeno  tre  componenti,  di  cui uno con funzioni di
presidente,  secondo  quanto  previsto  dall'art.  7,  comma  14, del
regolamento reg. n. 6/1996.