Art. 17.
             Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale
    1.  I  segretari  comunali  e i segretari delle comunita' montane
sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e
dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della comunita'
montana  che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi
dell'art.  12  possono  essere  affidati  esclusivamente  incarichi a
termine  di  diritto  privato  ai  sensi dell'art. 17, comma 6, della
legge regionale n. 45/1995.
    2.  Il  rapporto di lavoro e' gestito dal Consiglio, che adotta i
relativi  atti,  con esclusione di quelli di competenza del sindaco o
del  presidente della comunita' montana, ai sensi dell'art. 18, comma
1.