Art. 17. Rapporto di lavoro e dipendenza funzionale 1. I segretari comunali e i segretari delle comunita' montane sono titolari di rapporto di lavoro con l'Amministrazione regionale e dipendono funzionalmente dal sindaco o dal presidente della comunita' montana che li ha incaricati. Ai soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 12 possono essere affidati esclusivamente incarichi a termine di diritto privato ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale n. 45/1995. 2. Il rapporto di lavoro e' gestito dal Consiglio, che adotta i relativi atti, con esclusione di quelli di competenza del sindaco o del presidente della comunita' montana, ai sensi dell'art. 18, comma 1.