Art. 18. I n c a r i c o 1. Spettano al sindaco o al presidente della comunita' montana le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale rapporto. 2. Il sindaco, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario nei termini di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998. Il presidente della comunita' montana, previa comunicazione al segretario titolare, esercita il potere di incarico del segretario entro novanta giorni dalla data della sua elezione. In caso di mancato esercizio del potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si intende confermato. 3. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del segretario si applica il termine finale di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza stessa. Il mancato rispetto del suddetto termine costituisce omissione o ritardo di atti obbligatori per legge. 4. L'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della comunita' montana che lo ha conferito. Salvo il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un altro incarico, presso altro comune o comunita' montana o presso gli altri enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, puo', con il consenso del Sindaco o del presidente della comunita' montana, cessare anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non puo' cessare prima che siano trascorsi due anni dall'accettazione dell'incarico stesso. 5. L'avvio della procedura di incarico e' pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari che abbiano fatto richiesta e dei segretari collocati in disponibilita'. 6. L'incarico ha effetto dalla data stabilita dall'atto di nomina, previa accettazione del segretario. 7. Il segretario collocato in disponibilita', qualora sia incaricato presso una sede di segreteria e non accetti l'incarico, senza giustificato motivo, da valutarsi dal Consiglio, decade automaticamente dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro. 8. Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato politico o sindacale, malattia e ogni altro caso previsto dalla legge, il segretario mantiene la titolarita' della sede, con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della comunita' montana che lo ha incaricato. 9. In caso di astensione obbligatoria o facoltativa per maternita' di cui agli articoli 4, 5 e 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), il segretario mantiene la titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio, fino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente della comunita' montana che lo ha incaricato, ad eccezione degli eventuali oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di mobilita' di cui all'art. 28.