Art. 18.
                           I n c a r i c o
    1. Spettano al sindaco o al presidente della comunita' montana le
attribuzioni  in  ordine  al  rapporto  funzionale del segretario con
l'ente  locale  presso  il  quale  il segretario presta servizio e in
ordine all'applicazione degli istituti contrattuali connessi con tale
rapporto.
    2.  Il  sindaco,  previa  comunicazione  al  segretario titolare,
esercita  il  potere  di  incarico  del segretario nei termini di cui
all'art.  3, comma 1, della legge regionale n. 46/1998. Il presidente
della comunita' montana, previa comunicazione al segretario titolare,
esercita  il  potere  di incarico del segretario entro novanta giorni
dalla  data  della  sua  elezione.  In  caso di mancato esercizio del
potere di incarico nei termini previsti, il segretario in servizio si
intende confermato.
    3.  In  caso  di  vacanza, per qualsiasi motivo, salvo che sia in
corso  la stipulazione di convenzione, alla procedura di incarico del
segretario  si  applica il termine finale di cui all'art. 3, comma 1,
della legge regionale n. 46/1998, decorrente dalla data della vacanza
stessa.   Il   mancato  rispetto  del  suddetto  termine  costituisce
omissione o ritardo di atti obbligatori per legge.
    4.  L'incarico  ha durata corrispondente a quella del mandato del
sindaco o del presidente della comunita' montana che lo ha conferito.
Salvo  il caso di revoca, l'incarico, ai fini dell'accettazione di un
altro  incarico, presso altro comune o comunita' montana o presso gli
altri  enti  di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come
modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, puo', con il
consenso  del  Sindaco  o  del  presidente  della  comunita' montana,
cessare  anticipatamente. In caso di mancato consenso, l'incarico non
puo'  cessare  prima  che  siano trascorsi due anni dall'accettazione
dell'incarico stesso.
    5.  L'avvio  della  procedura  di incarico e' pubblicizzato nelle
forme stabilite dal Consiglio, che fornisce i curricula relativi alle
caratteristiche   professionali   dei  segretari  che  abbiano  fatto
richiesta e dei segretari collocati in disponibilita'.
    6.  L'incarico  ha  effetto  dalla  data  stabilita  dall'atto di
nomina, previa accettazione del segretario.
    7.   Il  segretario  collocato  in  disponibilita',  qualora  sia
incaricato  presso  una  sede di segreteria e non accetti l'incarico,
senza   giustificato  motivo,  da  valutarsi  dal  Consiglio,  decade
automaticamente  dall'iscrizione all'Albo con conseguente risoluzione
del rapporto di lavoro.
    8.  Durante il periodo di collocamento in aspettativa per mandato
politico  o  sindacale,  malattia  e  ogni  altro caso previsto dalla
legge,  il segretario mantiene la titolarita' della sede, con oneri a
carico  dell'ente  presso cui presta servizio, fino alla scadenza del
mandato  del  sindaco o del presidente della comunita' montana che lo
ha incaricato.
    9.   In   caso  di  astensione  obbligatoria  o  facoltativa  per
maternita'  di  cui  agli  articoli  4, 5 e 7 della legge 30 dicembre
1971,  n.  1204 (Tutela delle lavoratrici madri) ovvero di astensione
obbligatoria o facoltativa per adozione o affidamento di cui all'art.
6  della  legge  9 dicembre  1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra
uomini  e  donne  in  materia  di  lavoro), il segretario mantiene la
titolarita' della sede con oneri a carico dell'ente presso cui presta
servizio, fino alla scadenza del mandato del sindaco o del presidente
della  comunita'  montana  che  lo  ha incaricato, ad eccezione degli
eventuali  oneri per la supplenza che rimangono a carico del fondo di
mobilita' di cui all'art. 28.