Art. 19.
                             R e v o c a
    1.  Il  segretario  puo'  essere  revocato, ai sensi dell'art. 3,
comma  3,  della legge regionale n. 46/1998, per gravi violazioni dei
doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa dei risultati, con
riferimento ad almeno due esercizi finanziari, anche non consecutivi.
    2.  Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio,
il  provvedimento  motivato  di  revoca e' adottato dal sindaco o dal
presidente della comunita' montana, previa deliberazione della giunta
comunale   o   della   comunita'   montana   e   contraddittorio  con
l'interessato,  sentito  il  nucleo  di valutazione, costituito dagli
enti  locali  ai  sensi  delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono
preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri
di  ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed e'
sentito  personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di
seduta della giunta comunale o della comunita' montana.
    3.  Qualora,  in  sede  di  verifica  dei risultati, il nucleo di
valutazione  competente  evidenzi  risultati  negativi  imputabili ad
incapacita'  gestionali  o negligenze del segretario, il Sindaco o il
presidente  della comunita' montana provvede a notificare formalmente
al   segretario   detta   valutazione.   Il   segretario  che  riceve
comunicazione  di  valutazione  negativa  ha  diritto  di  presentare
osservazioni  a  giustificazione  del proprio operato e del risultato
della  gestione  entro  il  termine assegnatogli contestualmente alla
comunicazione.  In  caso  di permanenza della valutazione negativa da
parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non
vi   sia  gia'  stata  una  precedente  valutazione  negativa,  viene
formalmente  diffidato  ed  invitato ad ottemperare ai propri compiti
d'istituto,  nonche'  al  raggiungimento dei risultati prefissatigli.
Quando  vi  sia  gia'  stata  una precedente valutazione negativa, il
sindaco   o   il   presidente   della  comunita'  montana  adotta  il
provvedimento di revoca, previa deliberazione della giunta comunale o
della comunita' montana.
    4.   Qualora  la  valutazione  negativa  sia  accertata,  con  le
modalita'  di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto
nella  parte  seconda  dell'Albo,  il  sindaco  o il presidente della
comunita'   montana   dispone   immediatamente   la  risoluzione  del
contratto.