Art. 19. R e v o c a 1. Il segretario puo' essere revocato, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa dei risultati, con riferimento ad almeno due esercizi finanziari, anche non consecutivi. 2. Nel caso di revoca per gravi violazioni dei doveri d'ufficio, il provvedimento motivato di revoca e' adottato dal sindaco o dal presidente della comunita' montana, previa deliberazione della giunta comunale o della comunita' montana e contraddittorio con l'interessato, sentito il nucleo di valutazione, costituito dagli enti locali ai sensi delle disposizioni vigenti. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto ed e' sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale o della comunita' montana. 3. Qualora, in sede di verifica dei risultati, il nucleo di valutazione competente evidenzi risultati negativi imputabili ad incapacita' gestionali o negligenze del segretario, il Sindaco o il presidente della comunita' montana provvede a notificare formalmente al segretario detta valutazione. Il segretario che riceve comunicazione di valutazione negativa ha diritto di presentare osservazioni a giustificazione del proprio operato e del risultato della gestione entro il termine assegnatogli contestualmente alla comunicazione. In caso di permanenza della valutazione negativa da parte del nucleo di valutazione competente, il segretario, quando non vi sia gia' stata una precedente valutazione negativa, viene formalmente diffidato ed invitato ad ottemperare ai propri compiti d'istituto, nonche' al raggiungimento dei risultati prefissatigli. Quando vi sia gia' stata una precedente valutazione negativa, il sindaco o il presidente della comunita' montana adotta il provvedimento di revoca, previa deliberazione della giunta comunale o della comunita' montana. 4. Qualora la valutazione negativa sia accertata, con le modalita' di cui al comma 3, nei confronti di un segretario iscritto nella parte seconda dell'Albo, il sindaco o il presidente della comunita' montana dispone immediatamente la risoluzione del contratto.