Art. 2.
 Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio
    1.  Il  Consiglio  e'  nominato  con decreto del Presidente della
giunta   regionale   entro   dieci   giorni  dalle  designazioni  dei
componenti. Con lo stesso decreto e' convocata la prima riunione, che
deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso.
    2.  I  componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni
dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali
e,  in  caso  di  sostituzione  di uno o piu' dei suoi componenti nel
corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza.
    3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il presidente
della   giunta   regionale   provvede   alla   designazione,  in  via
sostitutiva, nei quindici giorni successivi.