Art. 2. Nomina e modalita' per la designazione dei componenti il consiglio 1. Il Consiglio e' nominato con decreto del Presidente della giunta regionale entro dieci giorni dalle designazioni dei componenti. Con lo stesso decreto e' convocata la prima riunione, che deve tenersi entro quindici giorni dalla data del decreto stesso. 2. I componenti il Consiglio sono designati entro trenta giorni dalla data di insediamento del Consiglio permanente degli enti locali e, in caso di sostituzione di uno o piu' dei suoi componenti nel corso del mandato, entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. 3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 2, il presidente della giunta regionale provvede alla designazione, in via sostitutiva, nei quindici giorni successivi.