Art. 20.
                    Incarichi ed incompatibilita'
    1.  Salvo  quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari
comunali  e  delle  comunita' montane si applicano le disposizioni di
cui all'art. 51 della legge regionale n. 45/1995.
    2.  Le  autorizzazioni  di  cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 della
legge  regionale  n.  45/1995  sono  rilasciate  dal  Sindaco  o  dal
presidente  della  comunita'  montana  e,  nei  casi  di segretari in
disponibilita',  dal  presidente  del  Consiglio.  Le  autorizzazioni
rilasciate  dal sindaco o dal presidente della comunita' montana sono
comunicate al Consiglio.
    3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segretario di
un'associazione  dei  comuni,  ai  sensi dell'art. 97, comma 1, della
legge  regionale n. 54/1998, puo' essere attribuita una maggiorazione
dell'indennita'  di  posizione  determinata  in  sede contrattuale in
relazione alla complessita' organizzativa dell'associazione stessa.