Art. 20. Incarichi ed incompatibilita' 1. Salvo quanto previsto dal presente regolamento, ai segretari comunali e delle comunita' montane si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 della legge regionale n. 45/1995. 2. Le autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 45/1995 sono rilasciate dal Sindaco o dal presidente della comunita' montana e, nei casi di segretari in disponibilita', dal presidente del Consiglio. Le autorizzazioni rilasciate dal sindaco o dal presidente della comunita' montana sono comunicate al Consiglio. 3. Al segretario comunale che svolge le funzioni di segretario di un'associazione dei comuni, ai sensi dell'art. 97, comma 1, della legge regionale n. 54/1998, puo' essere attribuita una maggiorazione dell'indennita' di posizione determinata in sede contrattuale in relazione alla complessita' organizzativa dell'associazione stessa.