Art. 21.
                      Procedimento disciplinare
    1.  Il  Consiglio  e'  l'organo  competente all'irrogazione delle
sanzioni disciplinari.
    2.  Ogni  ulteriore  aspetto  del  procedimento  e delle sanzioni
disciplinari  e'  rimesso  alla  contrattazione collettiva. In attesa
della   disciplina   contrattuale,   ai  segretari  si  applicano  le
disposizioni vigenti per i dipendenti dell'amministrazione regionale,
contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale n.
28 luglio  1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e
sullo  stato  giuridico  ed  economico del personale della Regione) e
successive modificazioni.