Art. 21. Procedimento disciplinare 1. Il Consiglio e' l'organo competente all'irrogazione delle sanzioni disciplinari. 2. Ogni ulteriore aspetto del procedimento e delle sanzioni disciplinari e' rimesso alla contrattazione collettiva. In attesa della disciplina contrattuale, ai segretari si applicano le disposizioni vigenti per i dipendenti dell'amministrazione regionale, contenute nel capo settimo del titolo quarto della legge regionale n. 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) e successive modificazioni.