Art. 22. Collocamento in disponibilita' 1. I segretari comunali che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, i segretari di comunita' montana in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nonche' i segretari che accedono all'Albo per concorso, non confermati, revocati o comunque privi di titolarita' di sede, sono collocati in disponibilita' presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalita' di cui al presente articolo. 2. I segretari collocati in disponibilita' sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza, sulla base della graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo stesso prestabiliti. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9, comma 6, della legge regionale n. 46/1998, per le supplenze e le reggenze il segretario e' incaricato dal sindaco o dal presidente della comunita' montana tra coloro che sono collocati in disponibilita', previa comunicazione al Consiglio e nel rispetto dei criteri dallo stesso determinati. Nel caso in cui non vi siano segretari collocati in disponibilita' utilizzabili, il sindaco o il presidente della comunita' montana puo' incaricare un segretario in servizio, in accordo con il sindaco o il presidente della comunita' montana da cui il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio. 4. Qualora le procedure di cui al comma 3 siano espletate negativamente, l'incarico di reggenza o supplenza e' conferito dal Consiglio. 5. Nei casi di sede vacante, il segretario e' sostituito, con le modalita' di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario ad attivare la procedura di incarico di cui all'art. 18. La reggenza del vicesegretario, in caso di vacanza della sede di segreteria, qualora vi siano segretari collocati in disponibilita', non puo' eccedere il termine finale di cui all'art. 3. comma 1, della legge regionale n. 46/1998. 6. I segretari collocati in disponibilita' e incaricati di reggenza o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di comunita' montana presso cui sono incaricati, con oneri a carico dell'ente presso il quale e' effettuata la reggenza o supplenza. 7. Le modalita' per la corresponsione del trattamento economico dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio. 8. Nei casi di reggenza o supplenza, per periodi superiori ai trenta giorni consecutivi, da parte di un segretario gia' incaricato presso una sede di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione dell'indennita' di posizione di cui all'art. 26, comma 3. 9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in disponibilita' e utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 5, e' stabilito dal Consiglio stesso. 10. Il Consiglio puo' concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni e loro organismi ed enti strumentali anche economici per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilita', per il conferimento di incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi di natura professionale o per attivita' di studio, consulenza o collaborazione. 11. L'accordo definisce gli oneri per le prestazioni di cui al comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui il segretario presta servizio a favore del fondo di mobilita' di cui all'art. 6 della legge regionale n. 46/1998. Il trattamento economico spettante al segretario collocato in disponibilita' ed utilizzato ai sensi del comma 10 e' il piu' favorevole tra quello definito dall'accordo e quello in godimento. 12. Il segretario collocato in disponibilita' e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, per un periodo superiore a quattro anni, nell'ultimo quinquennio, e' cancellato dall'Albo e nei suoi confronti vengono attivate le procedure di mobilita' d'ufficio ai fini del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui all'art. 37 della legge regionale n. 45/1995 o, previo accordo, presso altre pubbliche amministrazioni. 13. Il periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento in disponibilita' del segretario, a seguito di due provvedimenti di revoca, e' ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio. 14. Al segretario collocato in disponibilita' e non utilizzato, ai sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico accessorio connesso alle funzioni. 15. I periodi di cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di aspettativa per maternita', mandato politico o sindacale, malattia e in ogni altro caso previsto dalla legge.