Art. 22.
                   Collocamento in disponibilita'
    1.  I  segretari  comunali  che  hanno optato per il mantenimento
dell'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.  1, comma 1, della legge
regionale  n.  46/1998,  i segretari di comunita' montana in servizio
alla  data  di  entrata in vigore del presente regolamento, nonche' i
segretari   che  accedono  all'Albo  per  concorso,  non  confermati,
revocati  o  comunque privi di titolarita' di sede, sono collocati in
disponibilita' presso l'Amministrazione regionale, rimangono iscritti
all'Albo e sono utilizzati dal Consiglio, secondo le modalita' di cui
al presente articolo.
    2.  I  segretari  collocati  in  disponibilita'  sono  utilizzati
prioritariamente  per  gli  incarichi  di supplenza e reggenza, sulla
base  della  graduatoria formata dal Consiglio, secondo criteri dallo
stesso prestabiliti.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 9, comma 6, della
legge  regionale  n.  46/1998,  per  le  supplenze  e  le reggenze il
segretario e' incaricato dal sindaco o dal presidente della comunita'
montana  tra  coloro  che  sono  collocati  in disponibilita', previa
comunicazione  al  Consiglio  e nel rispetto dei criteri dallo stesso
determinati.  Nel  caso  in  cui  non vi siano segretari collocati in
disponibilita'   utilizzabili,  il  sindaco  o  il  presidente  della
comunita'  montana  puo'  incaricare  un  segretario  in servizio, in
accordo con il sindaco o il presidente della comunita' montana da cui
il segretario stesso dipende, e previa comunicazione al Consiglio.
    4.  Qualora  le  procedure  di  cui  al  comma  3 siano espletate
negativamente,  l'incarico  di  reggenza o supplenza e' conferito dal
Consiglio.
    5.  Nei casi di sede vacante, il segretario e' sostituito, con le
modalita' di cui ai commi 3 e 4, per il tempo strettamente necessario
ad  attivare la procedura di incarico di cui all'art. 18. La reggenza
del  vicesegretario,  in  caso  di  vacanza della sede di segreteria,
qualora  vi  siano  segretari  collocati  in disponibilita', non puo'
eccedere  il  termine  finale di cui all'art. 3. comma 1, della legge
regionale n. 46/1998.
    6.  I  segretari  collocati  in  disponibilita'  e  incaricati di
reggenza  o supplenza hanno diritto allo stesso trattamento economico
previsto dalle norme contrattuali per la sede comunale o di comunita'
montana  presso  cui  sono  incaricati,  con oneri a carico dell'ente
presso il quale e' effettuata la reggenza o supplenza.
    7.  Le  modalita' per la corresponsione del trattamento economico
dei segretari di cui al comma 6 sono stabilite dal Consiglio.
    8.  Nei  casi  di  reggenza o supplenza, per periodi superiori ai
trenta  giorni consecutivi, da parte di un segretario gia' incaricato
presso  una  sede  di segreteria, allo stesso spetta la maggiorazione
dell'indennita' di posizione di cui all'art. 26, comma 3.
    9. Il trattamento economico accessorio dei segretari collocati in
disponibilita'  e  utilizzati dal Consiglio, ai sensi dell'art. 5, e'
stabilito dal Consiglio stesso.
    10.  Il  Consiglio  puo'  concludere  accordi con altre pubbliche
amministrazioni  e loro organismi ed enti strumentali anche economici
per l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilita', per il
conferimento  di  incarichi a tempo determinato, ovvero per incarichi
di  natura  professionale  o  per  attivita'  di studio, consulenza o
collaborazione.
    11.  L'accordo  definisce  gli oneri per le prestazioni di cui al
comma 10, che devono essere corrisposti da parte dell'ente presso cui
il  segretario presta servizio a favore del fondo di mobilita' di cui
all'art. 6 della legge regionale n. 46/1998. Il trattamento economico
spettante  al segretario collocato in disponibilita' ed utilizzato ai
sensi  del  comma  10  e'  il  piu'  favorevole  tra  quello definito
dall'accordo e quello in godimento.
    12.  Il  segretario collocato in disponibilita' e non utilizzato,
ai  sensi  del  presente articolo, per un periodo superiore a quattro
anni,  nell'ultimo  quinquennio,  e'  cancellato dall'Albo e nei suoi
confronti  vengono  attivate  le  procedure di mobilita' d'ufficio ai
fini  del successivo collocamento presso gli enti del comparto di cui
all'art.  37  della  legge  regionale  n.  45/1995 o, previo accordo,
presso altre pubbliche amministrazioni.
    13.  Il  periodo di cui al comma 12, nell'ipotesi di collocamento
in  disponibilita'  del segretario, a seguito di due provvedimenti di
revoca, e' ridotto ad un massimo di un anno nell'ultimo quinquennio.
    14.  Al  segretario collocato in disponibilita' e non utilizzato,
ai  sensi del presente articolo, non compete il trattamento economico
accessorio connesso alle funzioni.
    15.  I  periodi  di  cui ai commi 12 e 13 sono sospesi in caso di
aspettativa  per maternita', mandato politico o sindacale, malattia e
in ogni altro caso previsto dalla legge.