Art. 23.
             Procedimento per la verifica dei risultati
    1.  In  materia  di  verifica  dei  risultati,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 45/1995, nel
rispetto  dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo
quanto disposto dall'art. 19.
    2.  Il  nucleo  di  valutazione  di  cui  all'art. 19 puo' essere
nominato dagli enti locali anche in forma associata.
    3.  La verifica dei risultati e' effettuata a decorrere dall'anno
successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo
quarto  del  regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).