Art. 23. Procedimento per la verifica dei risultati 1. In materia di verifica dei risultati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 della legge regionale n. 45/1995, nel rispetto dell'ordinamento e delle competenze dei singoli enti, salvo quanto disposto dall'art. 19. 2. Il nucleo di valutazione di cui all'art. 19 puo' essere nominato dagli enti locali anche in forma associata. 3. La verifica dei risultati e' effettuata a decorrere dall'anno successivo all'attivazione del controllo di gestione di cui al titolo quarto del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta).