Art. 24.
                       Attivita' di formazione
    1.  La  formazione  e l'aggiornamento professionale dei segretari
sono  strumenti  per  la  valorizzazione delle capacita' e attitudini
individuali,   per   un  piu'  efficace  e  qualificato  espletamento
dell'attivita'  e  costituiscono  titolo  per  la  valutazione di cui
all'art. 23.
    2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, il Consiglio attiva programmi e
iniziative  da  attuarsi  direttamente  o  avvalendosi  di  strutture
pubbliche  o  private  specializzate nelle discipline richieste ed in
particolare  dell'Agenzia  del  lavoro di cui all'art. 12 della legge
regionale   n.   17 febbraio  1989,  n.  13  (Riorganizzazione  degli
interventi   regionali   di  promozione  all'occupazione),  ai  sensi
dell'art. 51 della legge regionale n. 54/1998.
    3.  Il  Consiglio  puo'  inoltre avvalersi, previo accordo, della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti  della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione
autonoma  della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di
cui  all'art.  17,  commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127
(Misure  urgenti  per  lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo).
    4.  Con  deliberazione  del Consiglio sono definiti i criteri per
l'accesso  all'attivita'  formativa, le modalita' di partecipazione e
il  limite  minimo  annuale  di  impegno  individuale nelle attivita'
formative.