Art. 24. Attivita' di formazione 1. La formazione e l'aggiornamento professionale dei segretari sono strumenti per la valorizzazione delle capacita' e attitudini individuali, per un piu' efficace e qualificato espletamento dell'attivita' e costituiscono titolo per la valutazione di cui all'art. 23. 2. Ai fini di cui al comma 1, il Consiglio attiva programmi e iniziative da attuarsi direttamente o avvalendosi di strutture pubbliche o private specializzate nelle discipline richieste ed in particolare dell'Agenzia del lavoro di cui all'art. 12 della legge regionale n. 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione), ai sensi dell'art. 51 della legge regionale n. 54/1998. 3. Il Consiglio puo' inoltre avvalersi, previo accordo, della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno di cui all'art. 17, commi 77 e 79, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo). 4. Con deliberazione del Consiglio sono definiti i criteri per l'accesso all'attivita' formativa, le modalita' di partecipazione e il limite minimo annuale di impegno individuale nelle attivita' formative.