Art. 25.
                Mobilita' temporanea della dirigenza
    1.  Fermo  restando  quanto  disposto dall'art. 18, comma 4, e in
attesa  dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 47,
comma  1,  della legge regionale n. 54/1998, relativo alla disciplina
della  mobilita'  del  personale  degli  enti di cui all'art. 1 della
legge  regionale  n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge
regionale  n.  17/1996,  i segretari inquadrati nella qualifica unica
dirigenziale  possono  essere  incaricati  di  funzioni  dirigenziali
nell'ambito  degli  enti  di  cui all'art. 1 della legge regionale n.
45/1995  e  nei  limiti  di  cui  all'art.  17,  comma 7, della legge
regionale  n.  45/1995,  come  modificato dall'art. 2, comma 4, della
legge regionale n. 27 maggio 1998, n. 45.
    2.  I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in
disponibilita'   e   agli   stessi   compete,   per  l'intera  durata
dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui
e' conferito l'incarico.