Art. 25. Mobilita' temporanea della dirigenza 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 18, comma 4, e in attesa dell'emanazione del regolamento regionale di cui all'art. 47, comma 1, della legge regionale n. 54/1998, relativo alla disciplina della mobilita' del personale degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, i segretari inquadrati nella qualifica unica dirigenziale possono essere incaricati di funzioni dirigenziali nell'ambito degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale n. 45/1995 e nei limiti di cui all'art. 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale n. 27 maggio 1998, n. 45. 2. I segretari incaricati ai sensi del comma 1 sono collocati in disponibilita' e agli stessi compete, per l'intera durata dell'incarico, il trattamento economico previsto per il posto per cui e' conferito l'incarico.