Art. 26.
                      Convenzioni di segreteria
    1.  I comuni e le comunita' montane possono, anche nell'ambito di
piu'  ampi  accordi  per  l'esercizio in forma associata di funzioni,
stipulare tra loro convenzioni di segreteria.
    2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1, oltre a quanto previsto
dall'art.   104,   comma   2,   della  legge  regionale  n.  54/1998,
stabiliscono   le   modalita'   di   espletamento  del  servizio,  la
possibilita'  di  recesso da parte di uno o piu' enti partecipanti ed
individuano  il  sindaco  o  il  presidente  della  comunita' montana
competente  a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia
degli atti relativi e' trasmessa al Consiglio.
    3.  Il  contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione
dell'indennita'  di  posizione  spettante  ai segretari che ricoprono
sedi di segreteria convenzionate, in relazione:
      a) al numero delle sedi convenzionate;
      b) alla complessita' organizzativa delle stesse;
      c) alla presenza di sedi considerate disagiate.
    4.  Le  convenzioni  di  segreteria  possono  essere  stipulate o
sciolte all'inizio di ogni legislatura o, nel corso del mandato:
      a) nei  casi  in  cui  la  stipulazione  della  convenzione non
comporti  la  perdita  della  titolarita'  di  sede da parte di alcun
segretario;
      b) nei casi di perdita della titolarita' di sede, previo parere
favorevole  del Consiglio e dei segretari titolari delle sedi oggetto
della convenzione.
    5.  Nei  casi  di  cui  all'art.  18, commi 8 e 9, possono essere
stipulate  convenzioni  di durata non superiore al periodo di assenza
del titolare.