Art. 26. Convenzioni di segreteria 1. I comuni e le comunita' montane possono, anche nell'ambito di piu' ampi accordi per l'esercizio in forma associata di funzioni, stipulare tra loro convenzioni di segreteria. 2. Le convenzioni di cui al comma 1, oltre a quanto previsto dall'art. 104, comma 2, della legge regionale n. 54/1998, stabiliscono le modalita' di espletamento del servizio, la possibilita' di recesso da parte di uno o piu' enti partecipanti ed individuano il sindaco o il presidente della comunita' montana competente a conferire ed a revocare l'incarico di segretario. Copia degli atti relativi e' trasmessa al Consiglio. 3. Il contratto collettivo di lavoro determina la maggiorazione dell'indennita' di posizione spettante ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate, in relazione: a) al numero delle sedi convenzionate; b) alla complessita' organizzativa delle stesse; c) alla presenza di sedi considerate disagiate. 4. Le convenzioni di segreteria possono essere stipulate o sciolte all'inizio di ogni legislatura o, nel corso del mandato: a) nei casi in cui la stipulazione della convenzione non comporti la perdita della titolarita' di sede da parte di alcun segretario; b) nei casi di perdita della titolarita' di sede, previo parere favorevole del Consiglio e dei segretari titolari delle sedi oggetto della convenzione. 5. Nei casi di cui all'art. 18, commi 8 e 9, possono essere stipulate convenzioni di durata non superiore al periodo di assenza del titolare.