Art. 27.
            Applicazione della legge regionale n. 46/1998
                ai segretari delle comunita' montane
    1.   Ai   segretari  delle  comunita'  montane  si  applicano  le
disposizioni  di  cui  alla  legge regionale n. 46/1998, ad eccezione
degli  articoli 2,  commi  1  e  2, 11, 13, 14, e quelle del presente
regolamento.