Art. 27. Applicazione della legge regionale n. 46/1998 ai segretari delle comunita' montane 1. Ai segretari delle comunita' montane si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 46/1998, ad eccezione degli articoli 2, commi 1 e 2, 11, 13, 14, e quelle del presente regolamento.