Art. 28.
                   Gestione del fondo di mobilita'
    1.   Alle  spese  di  funzionamento  del  Consiglio  e  a  quelle
occorrenti  per  la  gestione  dei segretari e dell'Albo, si provvede
mediante  le risorse del fondo di mobilita', di cui all'art. 6, comma
2, della legge regionale n. 46/1998.
    2.  La  giunta  regionale,  d'intesa  con il Consiglio permanente
degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla
legge regionale n. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilita' di cui
al  comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e
senza oneri a carico dell'amministrazione regionale.