Art. 28. Gestione del fondo di mobilita' 1. Alle spese di funzionamento del Consiglio e a quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo, si provvede mediante le risorse del fondo di mobilita', di cui all'art. 6, comma 2, della legge regionale n. 46/1998. 2. La giunta regionale, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, individua l'ente locale, tra quelli indicati dalla legge regionale n. 54/1998, che gestisce il fondo di mobilita' di cui al comma 1, in esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio e senza oneri a carico dell'amministrazione regionale.