Art. 29. Risorse finanziarie 1. Le risorse finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di mobilita' sono a totale carico dei comuni e delle comunita' montane e sono costituite dai proventi dei diritti di segreteria, di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, versati dai comuni e dalle comunita' montane, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo riscosso dagli enti stessi, nonche' dai fondi versati dai comuni e dalle comunita' montane, determinati dal Consiglio, previa intesa con il Consiglio permanente degli enti locali. 2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono versate dai comuni e dalle comunita' montane, con le modalita' stabilite dal Consiglio, all'ente locale individuato ai sensi dell'art. 28, comma 2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente i proventi dei diritti di segreteria, versati dai comuni e dalle comunita' montane, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 46/1998.