Art. 29.
                         Risorse finanziarie
    1.  Le  risorse  finanziarie necessarie ad alimentare il fondo di
mobilita' sono a totale carico dei comuni e delle comunita' montane e
sono  costituite  dai  proventi  dei  diritti  di  segreteria, di cui
all'art.  6,  comma 3,  della legge regionale n. 46/1998, versati dai
comuni  e  dalle  comunita' montane, nella misura del dieci per cento
dell'importo  complessivo  riscosso  dagli  enti  stessi, nonche' dai
fondi  versati  dai comuni e dalle comunita' montane, determinati dal
Consiglio,  previa  intesa  con  il  Consiglio  permanente degli enti
locali.
    2.  Le  risorse  finanziarie  di  cui al comma 1 sono versate dai
comuni  e  dalle  comunita'  montane,  con le modalita' stabilite dal
Consiglio,  all'ente  locale individuato ai sensi dell'art. 28, comma
2. L'Amministrazione regionale provvede a trasferire allo stesso ente
i  proventi  dei  diritti  di  segreteria, versati dai comuni e dalle
comunita'  montane,  ai  sensi  dell'art.  6,  comma  3,  della legge
regionale n. 46/1998.