Art. 3.
                     Attribuzioni del Consiglio
    1.  Il  Consiglio gestisce i segretari comunali e delle comunita'
montane,  nonche'  l'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1,
comma  1,  della  legge  regionale  n. 46/1998, di seguito denominato
Albo.
    In particolare il Consiglio:
      a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le
cancellazioni;
      b) definisce  le  modalita' procedurali ed organizzative per la
gestione  dell'Albo,  nel  rispetto  di  quanto stabilito dalla legge
regionale n. 46/1998 e dal presente regolamento;
      c) definisce  i  criteri  per  la  tenuta e l'aggiornamento dei
curricula degli iscritti all'Albo;
      d) stabilisce   l'utilizzazione   dei  segretari  collocati  in
disponibilita', secondo le disposizioni del presente regolamento;
      e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo;
      f) definisce e cura l'attivita' di formazione dei segretari;
      g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei
segretari  iscritti  all'Albo,  ad esclusione di quelli di competenza
del  sindaco  o  del  presidente  della  comunita'  montana, ai sensi
dell'art. 18, comma 1;
      h) disciplina,    con    appositi    provvedimenti,    adottati
a maggioranza  assoluta  dei  suoi  componenti,  l'organizzazione dei
propri  uffici  e  del  personale  e  determina  la propria dotazione
organica;
      i) provvede   all'irrogazione  delle  sanzioni  disciplinari  a
conclusione dei procedimenti disciplinari.