Art. 3. Attribuzioni del Consiglio 1. Il Consiglio gestisce i segretari comunali e delle comunita' montane, nonche' l'Albo regionale dei segretari, di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 46/1998, di seguito denominato Albo. In particolare il Consiglio: a) cura la tenuta dell'Albo, le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni; b) definisce le modalita' procedurali ed organizzative per la gestione dell'Albo, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale n. 46/1998 e dal presente regolamento; c) definisce i criteri per la tenuta e l'aggiornamento dei curricula degli iscritti all'Albo; d) stabilisce l'utilizzazione dei segretari collocati in disponibilita', secondo le disposizioni del presente regolamento; e) gestisce i concorsi per l'iscrizione all'Albo; f) definisce e cura l'attivita' di formazione dei segretari; g) adotta i provvedimenti e gli atti relativi alla gestione dei segretari iscritti all'Albo, ad esclusione di quelli di competenza del sindaco o del presidente della comunita' montana, ai sensi dell'art. 18, comma 1; h) disciplina, con appositi provvedimenti, adottati a maggioranza assoluta dei suoi componenti, l'organizzazione dei propri uffici e del personale e determina la propria dotazione organica; i) provvede all'irrogazione delle sanzioni disciplinari a conclusione dei procedimenti disciplinari.