Art. 31. Esercizio dell'opzione 1. I soggetti iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 46/1998, nonche' i segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione Valle d'Aosta nominati dai Sindaci, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'art. 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la scelta effettuata relativamente al mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale o all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997. 2. I soggetti di cui al comma 1, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non risultano piu' iscritti all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, devono comunicare, entro la data di cui al comma 1, se intendono mantenere l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale n. 46/1998. 3. I soggetti che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997 o che non intendano mantenere l'iscrizione all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale. 4. Dell'opzione effettuata viene data comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997, prima di procedere all'inquadramento dei segretari, ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 2.