Art. 31.
                       Esercizio dell'opzione
    1.  I  soggetti  iscritti all'Albo ai sensi dell'art. 1, comma 2,
della  legge  regionale  n.  46/1998, nonche' i segretari comunali in
servizio  presso  i  comuni  della Regione Valle d'Aosta nominati dai
Sindaci,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 4
dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di
ordinamento  dei  segretari comunali e provinciali, a norma dell'art.
17,  comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127) prima dell'entrata
in  vigore  del presente regolamento, devono comunicare al Consiglio,
entro   centottanta   giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,  la  scelta  effettuata  relativamente  al  mantenimento
dell'iscrizione  all'Albo  regionale o all'Albo di cui all'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.
    2.  I  soggetti  di  cui  al comma 1, che alla data di entrata in
vigore  del presente regolamento non risultano piu' iscritti all'Albo
di  cui  all'art.  9  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
465/1997,  devono  comunicare,  entro  la  data di cui al comma 1, se
intendono  mantenere  l'iscrizione all'Albo regionale di cui all'art.
1, comma 2, della legge regionale n. 46/1998.
    3.  I  soggetti  che  optino  per il mantenimento dell'iscrizione
all'Albo   di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  465/1997  o  che non intendano mantenere l'iscrizione
all'Albo regionale sono cancellati dall'Albo regionale.
    4.  Dell'opzione  effettuata viene data comunicazione all'Agenzia
autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, di cui
all'art.  1  del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997,
prima   di   procedere  all'inquadramento  dei  segretari,  ai  sensi
dell'art. 32, commi 1 e 2.