Art. 32. Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari comunali e delle comunita' montane 1. Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione e' stata esercitata da tutti i segretari comunali o, comunque, decorrenti dalla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 1, i segretari che hanno optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo regionale sono inquadrati, con provvedimento del presidente del Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data dell'opzione, nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995, qualora abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale o qualora siano gia' inquadrati nella qualifica dirigenziale. 2. I segretari comunali che, alla data di inquadramento, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale o non siano gia' inquadrati nella qualifica dirigenziale, sono inquadrati, con le modalita' e con la decorrenza di cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'art. 11 della legge regionale n. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di servizio effettivo in qualita' di segretario comunale, nella qualifica unica dirigenziale. 3. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i segretari delle comunita' montane sono inquadrati, con provvedimento del presidente del Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995.