Art. 32.
          Inquadramento nella qualifica unica dirigenziale
          dei segretari comunali e delle comunita' montane
    1.  Entro trenta giorni decorrenti dalla data in cui l'opzione e'
stata   esercitata   da  tutti  i  segretari  comunali  o,  comunque,
decorrenti  dalla scadenza del termine di cui all'art. 31, comma 1, i
segretari  che  hanno  optato  per  il  mantenimento  dell'iscrizione
all'Albo  regionale sono inquadrati, con provvedimento del presidente
del  Consiglio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla
data   dell'opzione,  nella  qualifica  unica  dirigenziale,  di  cui
all'art.  12  della  legge  regionale  n.  45/1995,  qualora  abbiano
prestato  cinque anni di servizio effettivo in qualita' di segretario
comunale   o   qualora   siano   gia'   inquadrati   nella  qualifica
dirigenziale.
    2.  I  segretari  comunali  che,  alla data di inquadramento, non
abbiano  prestato  cinque  anni  di servizio effettivo in qualita' di
segretario  comunale  o  non  siano  gia'  inquadrati nella qualifica
dirigenziale,  sono  inquadrati, con le modalita' e con la decorrenza
di  cui al comma 1, nella qualifica ad esaurimento di cui all'art. 11
della  legge regionale n. 46/1998 e, al compimento dei cinque anni di
servizio   effettivo   in  qualita'  di  segretario  comunale,  nella
qualifica unica dirigenziale.
    3.  Con  la  stessa  decorrenza  prevista al comma 1, i segretari
delle  comunita'  montane  sono  inquadrati,  con  provvedimento  del
presidente  del  Consiglio, nella qualifica unica dirigenziale di cui
all'art. 12 della legge regionale n. 45/1995.