Art. 33.
                            C o m a n d o
    1.  Il  presidente  del  Consiglio,  in relazione all'esigenza di
garantire  la  copertura  delle  sedi  di  segreteria,  puo' chiedere
all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali
e  provinciali  il  comando  dei  segretari  comunali  che,  ai sensi
dell'art.  31,  abbiano  optato  per  il mantenimento dell'iscrizione
all'Albo   di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 465/1997.