Art. 33. C o m a n d o 1. Il presidente del Consiglio, in relazione all'esigenza di garantire la copertura delle sedi di segreteria, puo' chiedere all'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali il comando dei segretari comunali che, ai sensi dell'art. 31, abbiano optato per il mantenimento dell'iscrizione all'Albo di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465/1997.