Art. 37.
                         Fondo di mobilita'
    1.  Le  spese  di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti
per  la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di
mobilita'    di    cui   all'art.   28   a   decorrere   dalla   data
dell'inquadramento  nella qualifica unica dirigenziale dei segretari,
ai sensi dell'art. 32.
    2.  Dalla data di cui al comma 1, i comuni e le comunita' montane
provvedono   ad  alimentare  il  fondo  di  mobilita'  come  previsto
dall'art. 29.