Art. 37. Fondo di mobilita' 1. Le spese di funzionamento del Consiglio e quelle occorrenti per la gestione dei segretari e dell'Albo sono a carico del fondo di mobilita' di cui all'art. 28 a decorrere dalla data dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale dei segretari, ai sensi dell'art. 32. 2. Dalla data di cui al comma 1, i comuni e le comunita' montane provvedono ad alimentare il fondo di mobilita' come previsto dall'art. 29.