Art. 38. Clausole di salvaguardia 1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari gia' appartenenti alla qualifica dirigenziale al momento dell'inquadramento di cui all'art. 32 l'eventuale differenza tra la retribuzione di posizione in godimento secondo la disciplina previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione. 2. Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della sede di segreteria nel corso dell'incarico, ai sensi dell'art. 6, comma 4, e dell'art. 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro garantisce ai segretari dei comuni e delle comunita' montane la retribuzione di posizione acquisita con l'incarico, fino al termine dello stesso. Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 17 agosto 1999 VIE'RIN (Omissis).