Art. 38.
                      Clausole di salvaguardia
    1.  In  sede  di  prima applicazione del presente regolamento, il
contratto   collettivo   di   lavoro  garantisce  ai  segretari  gia'
appartenenti     alla     qualifica     dirigenziale    al    momento
dell'inquadramento  di  cui all'art. 32 l'eventuale differenza tra la
retribuzione   di   posizione  in  godimento  secondo  la  disciplina
previgente e la retribuzione di posizione di nuova attribuzione.
    2.  Nel caso di mutato posizionamento della classificazione della
sede  di  segreteria  nel  corso dell'incarico, ai sensi dell'art. 6,
comma  4,  e  dell'art. 7, comma 4, il contratto collettivo di lavoro
garantisce  ai  segretari  dei  comuni  e  delle comunita' montane la
retribuzione  di  posizione acquisita con l'incarico, fino al termine
dello stesso.
    Il presente regolamento sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della  Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo   osservare  come  regolamento  della  Regione  autonoma  Valle
d'Aosta.
      Aosta, 17 agosto 1999
                               VIE'RIN
    (Omissis).