Art. 4. Modalita' di funzionamento del Consiglio 1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi dell'art. 28, comma 2. 2. La prima riunione del Consiglio e' presieduta dal consigliere piu' anziano di eta' e le funzioni di segretario sono esercitate dal consigliere piu' giovane di eta'. 3. Il Consiglio elegge nella prima seduta, alla presenza della meta' piu' uno dei componenti, il presidente e il vice presidente, con votazione a scrutinio palese, a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti alla carica di presidente e di vice presidente i consiglieri che nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio. In successive votazioni, che possono tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. 4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento. 5. Il Consiglio, presieduto e convocato dal presidente, con le modalita' stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una volta al mese. Il Consiglio e' altresi' convocato dal presidente, su richiesta motivata di almeno tre consiglieri, entro dieci giorni dalla richiesta. Alle sedute assiste un segretario verbalizzante, individuato dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'art. 5. 6. Le sedute del Consiglio sono valide se interviene la meta' piu' uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti. 7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche. 8. Le votazioni avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. 9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica. 10. Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e delle deliberazioni adottate, nonche' l'attuazione delle stesse. 11. Le deliberazioni adottate sono immediatamente esecutive e sono affisse all'albo delle pubblicazioni per otto giorni consecutivi. Le deliberazioni di carattere generale e di maggior rilievo, individuate dal presidente del Consiglio, possono essere pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.