Art. 4.
              Modalita' di funzionamento del Consiglio
    1. Il Consiglio ha sede presso l'ente locale individuato ai sensi
dell'art. 28, comma 2.
    2.  La prima riunione del Consiglio e' presieduta dal consigliere
piu'  anziano di eta' e le funzioni di segretario sono esercitate dal
consigliere piu' giovane di eta'.
    3.  Il  Consiglio  elegge nella prima seduta, alla presenza della
meta'  piu'  uno  dei componenti, il presidente e il vice presidente,
con  votazione  a  scrutinio  palese,  a meno che vi sia richiesta di
scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere. Risultano eletti
alla  carica  di  presidente  e  di vice presidente i consiglieri che
nella prima votazione hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti
dei  componenti  il  Consiglio.  In successive votazioni, che possono
tenersi anche nella stessa seduta, risultano eletti i consiglieri che
hanno ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti.
    4. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza
o impedimento.
    5.  Il  Consiglio,  presieduto e convocato dal presidente, con le
modalita'  stabilite dal Consiglio stesso, si riunisce, di norma, una
volta  al mese. Il Consiglio e' altresi' convocato dal presidente, su
richiesta  motivata  di  almeno  tre  consiglieri, entro dieci giorni
dalla  richiesta.  Alle  sedute  assiste un segretario verbalizzante,
individuato  dal Consiglio, nell'ambito del personale di cui all'art.
5.
    6.  Le  sedute  del  Consiglio sono valide se interviene la meta'
piu'  uno  dei  suoi  componenti.  Le  deliberazioni sono adottate se
approvate dalla maggioranza dei presenti.
    7. Le riunioni del Consiglio non sono pubbliche.
    8.  Le  votazioni  avvengono a scrutinio palese a meno che vi sia
richiesta di scrutinio segreto da parte di almeno un consigliere.
    9. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive del
Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica.
    10.  Il segretario cura la redazione del verbale delle riunioni e
delle deliberazioni adottate, nonche' l'attuazione delle stesse.
    11.  Le  deliberazioni  adottate  sono immediatamente esecutive e
sono   affisse   all'albo   delle   pubblicazioni   per  otto  giorni
consecutivi.  Le  deliberazioni  di  carattere  generale e di maggior
rilievo,  individuate  dal  presidente  del Consiglio, possono essere
pubblicizzate con forme particolari, stabilite dal Consiglio stesso.