Art. 5.
                       Personale del Consiglio
    1.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'art.  4  della  legge
regionale n. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il
proprio    funzionamento,    dei    segretari    in   disponibilita',
utilizzandoli, preferibilmente, a rotazione.
    2. Il Consiglio si puo' inoltre avvalere del personale degli enti
di  cui  all'art.  1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, come
modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, in posizione
di comando.
    3.  In  caso  di  necessita',  il  Consiglio  puo'  avvalersi  di
consulenze esterne, finanziate con le modalita' di cui al comma 4.
    4.  Le modalita' di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e
3, ivi compresa la ripartizione, tra i comuni e le comunita' montane,
delle  spese  ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera h).