Art. 5. Personale del Consiglio 1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4 della legge regionale n. 46/1998, il Consiglio si avvale prioritariamente, per il proprio funzionamento, dei segretari in disponibilita', utilizzandoli, preferibilmente, a rotazione. 2. Il Consiglio si puo' inoltre avvalere del personale degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, come modificato dall'art. 1 della legge regionale n. 17/1996, in posizione di comando. 3. In caso di necessita', il Consiglio puo' avvalersi di consulenze esterne, finanziate con le modalita' di cui al comma 4. 4. Le modalita' di utilizzo del personale di cui ai commi 1, 2 e 3, ivi compresa la ripartizione, tra i comuni e le comunita' montane, delle spese ad esso relative, sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 1, lettera h).