Art. 6. Classificazione delle sedi di segreteria dei comuni 1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, le sedi di segreteria dei comuni sono classificate nelle fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi: a) popolazione residente; b) popolazione media annua presente, desunta dai dati relativi ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti; c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica; d) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi; e) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi. 2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato A). 3. La classificazione di cui all'allegato B) e' aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni comunali generali. 4. Nel corso del quinquennio la classificazione e' modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonche' nel caso di modificazione territoriale del comune. 5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato B) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennita' di posizione dei segretari.