Art. 6.
         Classificazione delle sedi di segreteria dei comuni
    1.  Ai  fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n.
46/1998,  le  sedi  di  segreteria dei comuni sono classificate nelle
fasce di cui all'allegato B), sulla base dei seguenti elementi:
      a) popolazione residente;
      b) popolazione  media annua presente, desunta dai dati relativi
ai quantitativi di rifiuti solidi urbani conferiti;
      c) numero dei dipendenti previsti in pianta organica;
      d) media   delle   spese   correnti  impegnate  negli  esercizi
finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
      e) media  delle  spese  d'investimento impegnate negli esercizi
finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
    2.  Gli  elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e
le specificazioni di cui all'allegato A).
    3.  La  classificazione  di cui all'allegato B) e' aggiornata con
provvedimento   del   Consiglio,   entro   il  31 dicembre  dell'anno
precedente le elezioni comunali generali.
    4.  Nel  corso  del quinquennio la classificazione e' modificata,
con   provvedimento   del   Consiglio,  esclusivamente  nel  caso  di
costituzione  o  di scioglimento di segreterie convenzionate, nonche'
nel caso di modificazione territoriale del comune.
    5.  Il  punteggio  attribuito  alle  sedi  di  segreteria  di cui
all'allegato   B)  concorre  a  determinare,  in  sede  contrattuale,
l'indennita' di posizione dei segretari.