Art. 7. Classificazione delle sedi di segreteria delle comunita' montane 1. Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n. 46/1998, le sedi di segreteria delle comunita' montane sono classificate nelle fasce di cui all'allegato D), sulla base dei seguenti elementi: a) numero dei comuni facenti parte della comunita' montana; b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica; c) media delle spese correnti impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi; d) media delle spese d'investimento impegnate negli esercizi finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi. 2. Gli elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e le specificazioni di cui all'allegato C). 3. La classificazione di cui all'allegato D) e' aggiornata con provvedimento del Consiglio, entro il 31 dicembre dell 'anno precedente le elezioni comunali generali. 4. Nel corso del quinquennio la classificazione e' modificata, con provvedimento del Consiglio, esclusivamente nel caso di costituzione o di scioglimento di segreterie convenzionate, nonche' nel caso di modificazione territoriale delle comunita' montane. 5. Il punteggio attribuito alle sedi di segreteria di cui all'allegato D) concorre a determinare, in sede contrattuale, l'indennita' di posizione dei segretari.