Art. 7.
  Classificazione delle sedi di segreteria delle comunita' montane
    1.  Ai  fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale n.
46/1998,   le   sedi  di  segreteria  delle  comunita'  montane  sono
classificate  nelle  fasce  di  cui  all'allegato  D), sulla base dei
seguenti elementi:
      a) numero dei comuni facenti parte della comunita' montana;
      b) numero dei dipendenti previsti nella pianta organica;
      c) media   delle   spese   correnti  impegnate  negli  esercizi
finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi;
      d) media  delle  spese  d'investimento impegnate negli esercizi
finanziari dell'ultimo quinquennio, desunte dai conti consuntivi.
    2.  Gli  elementi di cui al comma 1 sono valutati con i criteri e
le specificazioni di cui all'allegato C).
    3.  La  classificazione  di cui all'allegato D) e' aggiornata con
provvedimento   del   Consiglio,  entro  il  31 dicembre  dell  'anno
precedente le elezioni comunali generali.
    4.  Nel  corso  del quinquennio la classificazione e' modificata,
con   provvedimento   del   Consiglio,  esclusivamente  nel  caso  di
costituzione  o  di scioglimento di segreterie convenzionate, nonche'
nel caso di modificazione territoriale delle comunita' montane.
    5.  Il  punteggio  attribuito  alle  sedi  di  segreteria  di cui
all'allegato D)   concorre   a  determinare,  in  sede  contrattuale,
l'indennita' di posizione dei segretari.