Art. 4. Percorsi interni alla formazione universitaria 1. Il compimento dei percorsi interni alla formazione universitaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' riconosciuto a chi e' in possesso di uno dei seguenti titoli: a) laurea o diploma universitario conseguiti in corsi universitari convenzionati con l'amministrazione regionale o in corsi dell'istituenda universita' non statale della Valle d'Aosta che prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese; b) laurea in scienze della formazione primaria conseguita nei corsi svolti per la Valle d'Aosta; c) diploma rilasciato dalla scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria conseguito nei corsi svolti per la Valle d'Aosta; d) laurea o diploma universitario conseguiti in universita' o istituti universitari francofoni; e) laurea o diploma universitario riconosciuti contemporaneamente in Italia e in Francia a seguito di accordi bilaterali; f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della lingua francese nelle scuole secondarie; g) laurea o diploma universitario conseguiti al termine di percorsi formativi che abbiano previsto periodi riconosciuti di studio in universita' o istituti universitari francofoni; h) titolo di specializzazione post-laurea conseguito presso universita' o istituti universitari francofoni. 2. I corsi di studio di cui al comma 1, lettera a), sono individuati dalla giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, a seguito dell'istituzione di ciascun corso, previa valutazione della rilevanza del percorso in lingua francese previsto all'interno dello stesso.