Art. 4.
           Percorsi interni alla formazione universitaria
    1.   Il   compimento   dei   percorsi   interni  alla  formazione
universitaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), e' riconosciuto
a chi e' in possesso di uno dei seguenti titoli:
      a) laurea   o   diploma   universitario   conseguiti  in  corsi
universitari convenzionati con l'amministrazione regionale o in corsi
dell'istituenda  universita'  non  statale  della  Valle  d'Aosta che
prevedano rilevanti percorsi di studio in lingua francese;
      b) laurea  in  scienze della formazione primaria conseguita nei
corsi svolti per la Valle d'Aosta;
      c) diploma  rilasciato  dalla scuola di specializzazione per la
formazione  degli  insegnanti  della scuola secondaria conseguito nei
corsi svolti per la Valle d'Aosta;
      d) laurea  o  diploma universitario conseguiti in universita' o
istituti universitari francofoni;
      e) laurea      o     diploma     universitario     riconosciuti
contemporaneamente  in  Italia  e  in  Francia  a  seguito di accordi
bilaterali;
      f) laurea in lingue valida per l'accesso all'insegnamento della
lingua francese nelle scuole secondarie;
      g) laurea  o  diploma  universitario  conseguiti  al termine di
percorsi  formativi  che  abbiano  previsto  periodi  riconosciuti di
studio in universita' o istituti universitari francofoni;
      h) titolo  di  specializzazione  post-laurea  conseguito presso
universita' o istituti universitari francofoni.
    2.  I  corsi  di  studio  di  cui  al  comma  1, lettera a), sono
individuati   dalla   giunta  regionale,  sentite  le  organizzazioni
sindacali,  a  seguito  dell'istituzione  di  ciascun  corso,  previa
valutazione  della rilevanza del percorso in lingua francese previsto
all'interno dello stesso.