Art. 6.
             Corsi di formazione per il comparto scuola
    1.  I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b),
per  il  comparto  scuola regionale sono organizzati annualmente e si
svolgono,  di  regola,  nel  periodo  estivo  di  interruzione  delle
attivita'  didattiche.  La  gestione dei corsi puo' essere affidata a
soggetti esterni all'amministrazione scolastica regionale.
    2.  L'ammissione  ai corsi avviene a domanda ed e' subordinata al
possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale
n.  52/1998  e di un titolo di studio di livello universitario valido
per l'accesso all'insegnamento.
    3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati
in  una  parte  comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica
per aree ed ambiti disciplinari.
    4.  La  durata,  il calendario, le modalita' di svolgimento ed il
programma  dei  corsi  sono  stabiliti con deliberazione della giunta
regionale, sentite le organizzazioni sindacali.
    5.  La  certificazione  di  compimento  del percorso formativo e'
rilasciata  dall'amministrazione  scolastica  regionale  a coloro che
abbiano  frequentato  almeno  l'ottanta per cento delle ore di durata
del  corso  ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la
presentazione  e  la  discussione in lingua francese di una relazione
finale individuale.