Art. 6. Corsi di formazione per il comparto scuola 1. I corsi di formazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), per il comparto scuola regionale sono organizzati annualmente e si svolgono, di regola, nel periodo estivo di interruzione delle attivita' didattiche. La gestione dei corsi puo' essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione scolastica regionale. 2. L'ammissione ai corsi avviene a domanda ed e' subordinata al possesso della certificazione di cui all'art. 7 della legge regionale n. 52/1998 e di un titolo di studio di livello universitario valido per l'accesso all'insegnamento. 3. I corsi, della durata massima di quaranta ore, sono articolati in una parte comune didattico-pedagogica ed in una parte specifica per aree ed ambiti disciplinari. 4. La durata, il calendario, le modalita' di svolgimento ed il programma dei corsi sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali. 5. La certificazione di compimento del percorso formativo e' rilasciata dall'amministrazione scolastica regionale a coloro che abbiano frequentato almeno l'ottanta per cento delle ore di durata del corso ed abbiano dimostrato l'impegno partecipativo mediante la presentazione e la discussione in lingua francese di una relazione finale individuale.