Art. 10. Rinvio alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 1. Le disposizioni di cui all'art. l della legge regionale 19 agosto 1998, n. 48 (Ulteriori norme sulle indennita' spettanti ai membri del consiglio e della giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali) si applicano anche all'assegno vitalizio, come disciplinato dalla presente legge.