Art. 10.
          Rinvio alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 48
    1.  Le  disposizioni  di  cui all'art. l della legge regionale 19
agosto  1998,  n.  48  (Ulteriori norme sulle indennita' spettanti ai
membri   del   consiglio  e  della  giunta  e  sulla  previdenza  dei
consiglieri regionali) si applicano anche all'assegno vitalizio, come
disciplinato dalla presente legge.