Art. 11.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le  disposizioni della presente legge si applicano anche agli
ex  consiglieri  regionali  che hanno maturato il diritto all'assegno
vitalizio,   ai   sensi  della  legge  regionale  n.  33/1995  e  del
"Regolamento  della  Cassa  di  previdenza  per  i  consiglieri della
Regione   autonoma   Valle  d'Aosta",  approvato  dall'assemblea  dei
consiglieri  il  28  luglio 1972 e modificato il 14 dicembre 1976, ma
che ancora non lo percepiscono.
    2.  Agli  ex  consiglieri  regionali  cessati  dal  mandato prima
dell'entrata  in  vigore  della  legge  regionale n. 33/1995, che non
hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio,
e'  data  facolta' di avvalersi di quanto previsto all'art. 17, comma
l, della legge regionale n. 33/1995.
    3.  Gli  ex  consiglieri  regionali che intendono avvalersi della
facolta'  di  cui  al  comma  2  devono presentare domanda scritta al
presidente  del  consiglio  regionale  entro il termine perentorio di
centottanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente
legge.