Art. 11. Disposizioni transitorie 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche agli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto all'assegno vitalizio, ai sensi della legge regionale n. 33/1995 e del "Regolamento della Cassa di previdenza per i consiglieri della Regione autonoma Valle d'Aosta", approvato dall'assemblea dei consiglieri il 28 luglio 1972 e modificato il 14 dicembre 1976, ma che ancora non lo percepiscono. 2. Agli ex consiglieri regionali cessati dal mandato prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 33/1995, che non hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, e' data facolta' di avvalersi di quanto previsto all'art. 17, comma l, della legge regionale n. 33/1995. 3. Gli ex consiglieri regionali che intendono avvalersi della facolta' di cui al comma 2 devono presentare domanda scritta al presidente del consiglio regionale entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.