Art. 12.
              Modalita' di finanziamento dell'istituto
    1.  La  Regione riconosce all'istituto un credito pari ai diritti
maturati  dai  consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali
al  31 dicembre  1999,  per un ammontare complessivo valutato in lire
115 miliardi (Euro 59.392.543,40).
    2. La Regione trasferisce all'istituto le somme di cui al comma 1
sulla  base  di  un  piano  di  rientro che riconosca, sulle quote di
credito  non  ancora  rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria
pari all'indice ISTAT.
    3.  Il  piano  di  rientro prevede il trasferimento' di lire 1200
milioni  (Euro  619.748,28)  per  l'anno  2000 e di lire 3000 milioni
(Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali
a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.