Art. 12. Modalita' di finanziamento dell'istituto 1. La Regione riconosce all'istituto un credito pari ai diritti maturati dai consiglieri regionali e dagli ex consiglieri regionali al 31 dicembre 1999, per un ammontare complessivo valutato in lire 115 miliardi (Euro 59.392.543,40). 2. La Regione trasferisce all'istituto le somme di cui al comma 1 sulla base di un piano di rientro che riconosca, sulle quote di credito non ancora rimborsate, un tasso di rivalutazione monetaria pari all'indice ISTAT. 3. Il piano di rientro prevede il trasferimento' di lire 1200 milioni (Euro 619.748,28) per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni (Euro 1.549.370,70) per l'anno 2001 ed il versamento di quote annuali a copertura del debito residuo, da estinguere entro l'anno 2010.