Art. 13.
                      Disposizioni finanziarie
    1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000
e  di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010
di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001
con   la   denominazione   "Trasferimento  all'istituto  dell'assegno
vitalizio  dell'ammontare  corrispondente  ai  diritti  maturati  dai
consiglieri  regionali  alla  data  del 31 dicembre 1999" si provvede
mediante  utilizzo  degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del
medesimo  bilancio,  a  valere  sui  seguenti accantonamenti previsti
all'allegato 1 del bilancio stesso:
      a) quanto    all'anno    2000,    per    lire   1200   milioni,
sull'accantonamento  previsto  al  punto  B.1.1. (legge quadro per la
riorganizzazione  del  sistema  di  sostegno  alle  imprese  e  delle
funzioni camerali);
      b) quanto    all'anno    2001,    per    lire   2000   milioni,
sull'accantonamento  previsto  al  punto  B.1.1. (legge quadro per la
riorganizzazione  del  sistema  di  sostegno  alle  imprese  e  delle
funzioni  camerali)  e,  per  lire  1000 milioni, sull'accantonamento
previsto  al  punto  B.2.3.  (Promozione  e  creazione  di servizi di
assistenza    tecnico-economica   di   marketing   a   favore   delle
piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo).
    2.  A  decorrere  dall'anno  2002,  l'onere  annuo a carico della
Regione e' determinato con legge di bilancio.