Art. 13. Disposizioni finanziarie 1. Alla copertura dell'onere di lire 1200 milioni per l'anno 2000 e di lire 3000 milioni per l'anno 2001, che grava sul capitolo 20010 di nuova istituzione sul bilancio pluriennale della Regione 1999-2001 con la denominazione "Trasferimento all'istituto dell'assegno vitalizio dell'ammontare corrispondente ai diritti maturati dai consiglieri regionali alla data del 31 dicembre 1999" si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 del medesimo bilancio, a valere sui seguenti accantonamenti previsti all'allegato 1 del bilancio stesso: a) quanto all'anno 2000, per lire 1200 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali); b) quanto all'anno 2001, per lire 2000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.1.1. (legge quadro per la riorganizzazione del sistema di sostegno alle imprese e delle funzioni camerali) e, per lire 1000 milioni, sull'accantonamento previsto al punto B.2.3. (Promozione e creazione di servizi di assistenza tecnico-economica di marketing a favore delle piccole/medie imprese nei settori del commercio e del turismo). 2. A decorrere dall'anno 2002, l'onere annuo a carico della Regione e' determinato con legge di bilancio.