Art. 15.
                          Entrata in vigore
    1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione  nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento
di  applicazione previsto all'art. 1, comma 2, e comunque in data non
anteriore al 1o gennaio 2000.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.
      Aosta, 8 settembre 1999
                               VIE'RIN