Art. 15. Entrata in vigore 1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento di applicazione previsto all'art. 1, comma 2, e comunque in data non anteriore al 1o gennaio 2000. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta. Aosta, 8 settembre 1999 VIE'RIN