Art. 2. Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 33/1995 1. L'art. 1 della legge regionale n. 33/1995 e' sostituito dal seguente: "Art. 1 (Trattamento indennitario dei consiglieri regionali e assegno vitalizio). - 1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in: a) indennita' di carica e indennita' di funzione; b) diaria; c) indennita' di missione; d) indennita' per fine mandato. 2. Ai consiglieri regionali cessati dal mandato spetta la corresponsione di un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli 13 e seguenti della presente legge.".