Art. 2.
      Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale n. 33/1995
    1.  L'art. 1  della  legge regionale n. 33/1995 e' sostituito dal
seguente:
    "Art.  1  (Trattamento  indennitario  dei consiglieri regionali e
assegno  vitalizio).  -  1.  Il trattamento indennitario spettante ai
consiglieri regionali si articola in:
      a) indennita' di carica e indennita' di funzione;
      b) diaria;
      c) indennita' di missione;
      d) indennita' per fine mandato.
    2.  Ai  consiglieri  regionali  cessati  dal  mandato  spetta  la
corresponsione  di  un assegno vitalizio, disciplinato negli articoli
13 e seguenti della presente legge.".