Art. 3.
Sostituzione del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995
    1.  Il  comma  1  dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 e'
sostituito dal seguente:
      "1. Sull'indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta una
trattenuta  obbligatoria, quantificata dall'ufficio di presidenza del
consiglio  regionale  in  misura  non inferiore al venti per cento, a
titolo  di  contributo  per la corresponsione della indennita' di cui
all'art. 1,  comma  1,  lettera  d), e dell'assegno vitalizio, di cui
all'art. 1, comma 2.".