Art. 3. Sostituzione del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 1. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 33/1995 e' sostituito dal seguente: "1. Sull'indennita' di carica di cui all'art. 2 e' disposta una trattenuta obbligatoria, quantificata dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale in misura non inferiore al venti per cento, a titolo di contributo per la corresponsione della indennita' di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 1, comma 2.".