Art. 4.
Individuazione  dei  beneficiari  dell'assegno vitalizio e criteri di
                               opzione
    1.   A   tutti   i   consiglieri   regionali  entrati  in  carica
successivamente all'entrata in vigore della presente legge si applica
il  regime  della  capitalizzazione, come disciplinato dalla presente
legge.
    2.  Ai  consiglieri  regionali  in carica alla data di entrata in
vigore  della presente legge e a quelli che hanno maturato il diritto
alla  corresponsione  dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora
raggiunto il limite minimo di eta', e' data facolta' di optare per il
regime  della  capitalizzazione.  In  tal  caso,  il  calcolo  per la
conversione  dal regime della prestazione definita, come disciplinato
dagli  articoli  13  e  seguenti  della legge regionale n. 33/1995, a
quello  della  capitalizzazione e' effettuato sulla base del capitale
richiesto   dalla   Associazione   nazionale   delle   compagnie   di
assicurazione  (ANIA)  per  l'acquisizione  di  un  assegno vitalizio
corrispondente  a  quello  maturato  al momento dell'opzione, con una
diminuzione pari al quindici per cento.
    3.  In  alternativa  a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri
regionali  in  carica  alla  data di entrata in vigore della presente
legge e' data facolta' di optare per il regime della capitalizzazione
anche  solo  per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore
della presente legge.