Art. 4. Individuazione dei beneficiari dell'assegno vitalizio e criteri di opzione 1. A tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge si applica il regime della capitalizzazione, come disciplinato dalla presente legge. 2. Ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di eta', e' data facolta' di optare per il regime della capitalizzazione. In tal caso, il calcolo per la conversione dal regime della prestazione definita, come disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della legge regionale n. 33/1995, a quello della capitalizzazione e' effettuato sulla base del capitale richiesto dalla Associazione nazionale delle compagnie di assicurazione (ANIA) per l'acquisizione di un assegno vitalizio corrispondente a quello maturato al momento dell'opzione, con una diminuzione pari al quindici per cento. 3. In alternativa a quanto previsto al comma 2, ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e' data facolta' di optare per il regime della capitalizzazione anche solo per gli anni di mandato successivi all'entrata in vigore della presente legge.