Art. 5. Conseguimento del diritto 1. L'eta' per conseguire il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio e' fissata a sessantacinque anni per tutti i consiglieri regionali entrati in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 e' data la facolta' di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purche' non prima dei dieci anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di eta'. 3. La facolta' di cui al comma 2 e' riconosciuta, altresi', ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli di precedenti legislature che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. In tal caso, pero', e' possibile richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio non prima di cinque anni antecedenti il raggiungimento del limite minimo di eta'. Inoltre, per coloro che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare del vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno di anticipo. 4. Il limite minimo di eta' rimane fissato a sessant'anni, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' per quelli di precedenti legislature che entrino nuovamente in carica successivamente all'entrata in vigore della presente legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, si applica quanto stabilito al comma 3.