Art. 5.
                      Conseguimento del diritto
    1.   L'eta'   per   conseguire  il  diritto  alla  corresponsione
dell'assegno  vitalizio  e' fissata a sessantacinque anni per tutti i
consiglieri  regionali  entrati in carica successivamente all'entrata
in vigore della presente legge.
    2. Ai consiglieri regionali di cui al comma 1 e' data la facolta'
di richiedere l'erogazione anticipata dell'assegno vitalizio, purche'
non  prima  dei  dieci  anni antecedenti il raggiungimento del limite
minimo di eta'.
    3.  La  facolta'  di cui al comma 2 e' riconosciuta, altresi', ai
consiglieri  regionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente  legge  e  a  quelli  di  precedenti  legislature  che hanno
maturato  il  diritto  alla corresponsione dell'assegno vitalizio. In
tal  caso,  pero',  e'  possibile  richiedere l'erogazione anticipata
dell'assegno  vitalizio  non  prima  di  cinque  anni  antecedenti il
raggiungimento  del  limite  minimo  di eta'. Inoltre, per coloro che
rimangono  nel  regime  della  prestazione  definita, l'ammontare del
vitalizio subisce una diminuzione pari al tre per cento per ogni anno
di anticipo.
    4.  Il  limite  minimo  di eta' rimane fissato a sessant'anni, ai
sensi  dell'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, per i
consiglieri  regionali in carica alla data di entrata in vigore della
presente  legge,  nonche'  per  quelli  di precedenti legislature che
entrino  nuovamente  in  carica successivamente all'entrata in vigore
della  presente  legge. In tal caso, per quanto riguarda l'erogazione
anticipata  dell'assegno  vitalizio,  si  applica quanto stabilito al
comma 3.