Art. 6.
                          Assegno vitalizio
    1  .  L'assegno  vitalizio risulta dalla conversione del capitale
individuale  maturato  alla  data  del conseguimento del diritto alla
corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale e' costituito:
      a) dalla  trattenuta  obbligatoria,  prevista dall'art. 3 della
legge regionale n. 33/1995;
      b) dai   contributi   a   carico  del  bilancio  del  consiglio
regionale,   stabiliti  dall'ufficio  di  presidenza  in  misura  non
superiore  al  doppio  della  trattenuta  obbligatoria  a  carico del
consigliere regionale;
      c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'istituto.
    2.  Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in
vigore   della   presente   legge  che  rimangono  nel  regime  della
prestazione   definita,   l'ammontare   dell'assegno   vitalizio   e'
detenninato  in  percentuale  sull'indennita'  mensile  lorda  di cui
all'art. 2 della legge regionale n. 33/1995, spettante al consigliere
al  momento  della  cessazione  del  mandato,  adeguata all'indice di
variazione   dei   prezzi   al   consumo  per  operai  ed  impiegati,
determinatosi    nell'anno   precedente,   secondo   le   rilevazioni
dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT).
    3. Per gli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto
alla  corresponsione  dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora
raggiunto  il limite minimo di eta', e che rimangono nel regime della
prestazione   definita,   l'ammontare   dell'assegno   vitalizio   e'
determinato  in  percentuale  sull'indennita'  mensile  lorda, di cui
all'art. 2   della   legge   regionale   n.  33/1995,  percepita  dai
consiglieri  in  carica alla data di entrata in vigore della presente
legge, adeguata agli indici ISTAT.