Art. 6. Assegno vitalizio 1 . L'assegno vitalizio risulta dalla conversione del capitale individuale maturato alla data del conseguimento del diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio. Il capitale e' costituito: a) dalla trattenuta obbligatoria, prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 33/1995; b) dai contributi a carico del bilancio del consiglio regionale, stabiliti dall'ufficio di presidenza in misura non superiore al doppio della trattenuta obbligatoria a carico del consigliere regionale; c) dal rendimento eventualmente conseguito dall'istituto. 2. Per i consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' detenninato in percentuale sull'indennita' mensile lorda di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/1995, spettante al consigliere al momento della cessazione del mandato, adeguata all'indice di variazione dei prezzi al consumo per operai ed impiegati, determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni dell'Istituto centrale di statistica (ISTAT). 3. Per gli ex consiglieri regionali che hanno maturato il diritto alla corresponsione dell'assegno vitalizio, ma che non hanno ancora raggiunto il limite minimo di eta', e che rimangono nel regime della prestazione definita, l'ammontare dell'assegno vitalizio e' determinato in percentuale sull'indennita' mensile lorda, di cui all'art. 2 della legge regionale n. 33/1995, percepita dai consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, adeguata agli indici ISTAT.