Art. 7. Misura dell'assegno vitalizio 1. Nel regime della capitalizzazione, come definito all'art. 6, comma 1, l'ammontare della rendita e' determinato dalla conversione del capitale accantonato con il tasso di conversione utilizzato dalla Associazione nazionale delle compagnie di assicurazione (ANIA), valido in quel momento, per l'erogazione di un assegno vitalizio, in base ai seguenti criteri: a) eta'; b) sesso; c) tipologia della prestazione. 2. Nel regime della capitalizzazione, qualora il periodo di contribuzione sia inferiore a trenta mesi, l'erogazione della prestazione e' obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.