Art. 7.
                    Misura dell'assegno vitalizio
    1.  Nel  regime della capitalizzazione, come definito all'art. 6,
comma  1,  l'ammontare della rendita e' determinato dalla conversione
del capitale accantonato con il tasso di conversione utilizzato dalla
Associazione  nazionale  delle  compagnie  di  assicurazione  (ANIA),
valido  in quel momento, per l'erogazione di un assegno vitalizio, in
base ai seguenti criteri:
      a) eta';
      b) sesso;
      c) tipologia della prestazione.
    2.  Nel  regime  della  capitalizzazione,  qualora  il periodo di
contribuzione   sia  inferiore  a  trenta  mesi,  l'erogazione  della
prestazione e' obbligatoriamente liquidata in forma di capitale.