Art. 8.
Casi  di decesso del consigliere regionale e di inabilita' permanente
                              al lavoro
    1.  In  caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato
il  diritto  all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non
lo  percepisce,  la  posizione individuale dello stesso e' riscattata
dal  coniuge o dai figli, ovvero, in loro mancanza, da altri eredi se
gia'  viventi  a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti
la posizione rimane acquisita all'istituto dell'assegno vitalizio.
    2.  Nel  caso  in  cui  il consigliere regionale deceda nel corso
dell'esercizio  del primo mandato, i soggetti di cui al comma l hanno
comunque  diritto  all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della
prestazione al termine del mandato quinquennale.
    3.  Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e
permanentemente  inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo
mandato,  ha  comunque  diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al
valore  della  prestazione  al  termine  del mandato quinquennale. Si
applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2,
3 e 4, e all'art. 15 della legge regionale n. 33/1995.
    4.  Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai
consiglieri    regionali    che    optano   per   il   regime   della
capitalizzazione.  Invece,  per i consiglieri regionali che rimangono
nel  regime  della  prestazione definita, continuano ad applicarsi le
corrispondenti norme della legge regionale n. 33/1995.