Art. 8. Casi di decesso del consigliere regionale e di inabilita' permanente al lavoro 1. In caso di decesso del consigliere regionale che ha maturato il diritto all'erogazione dell'assegno vitalizio, ma che ancora non lo percepisce, la posizione individuale dello stesso e' riscattata dal coniuge o dai figli, ovvero, in loro mancanza, da altri eredi se gia' viventi a carico del consigliere. In mancanza di tali soggetti la posizione rimane acquisita all'istituto dell'assegno vitalizio. 2. Nel caso in cui il consigliere regionale deceda nel corso dell'esercizio del primo mandato, i soggetti di cui al comma l hanno comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. 3. Nel caso in cui il consigliere regionale divenga totalmente e permanentemente inabile al lavoro nel corso dell'esercizio del primo mandato, ha comunque diritto all'assegno vitalizio minimo, pari al valore della prestazione al termine del mandato quinquennale. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2, 3 e 4, e all'art. 15 della legge regionale n. 33/1995. 4. Le norme di cui al presente articolo si applicano soltanto ai consiglieri regionali che optano per il regime della capitalizzazione. Invece, per i consiglieri regionali che rimangono nel regime della prestazione definita, continuano ad applicarsi le corrispondenti norme della legge regionale n. 33/1995.