Art. 9.
                 Casi di restituzione e di riscatto
    1.  Ai  consiglieri  regionali  cui  si  applica  il regime della
capitalizzazione  e'  data facolta' di chiedere la restituzione delle
trattenute  obbligatorie  effettuate  ai  sensi dell'art. 3, comma 1,
della  legge  regionale  n.  33/1995,  come modificato dalla presente
legge,  incrementate  del rendimento conseguito dall'istituto, mentre
le  quote  versate  dalla  Regione,  ai  sensi  dell'art. 6, comma 1,
lettera  b),  rimangono  in  capo  all'istituto e sono vincolate alle
finalita' previdenziali dell'ex consigliere regionale.
    2.  Ai  consiglieri  regionali  cui  si  applica  il regime della
capitalizzazione  e'  consentito,  entro dodici mesi dalla cessazione
del  mandato  o  dall'entrata  in  vigore della presente legge, se si
tratta   di  consiglieri  regionali  di  precedenti  legislature,  il
riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente
al  totale accantonato o convertito ai sensi dell'art. 4, comma 2, se
motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale.
    3.  La  facolta'  di restituzione, di cui al comma 1, e quella di
riscatto,  di  cui  al  comma  2,  sono  subordinate  alle  effettive
disponibilita' finanziarie dell'istituto.