Art. 9. Casi di restituzione e di riscatto 1. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione e' data facolta' di chiedere la restituzione delle trattenute obbligatorie effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 33/1995, come modificato dalla presente legge, incrementate del rendimento conseguito dall'istituto, mentre le quote versate dalla Regione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), rimangono in capo all'istituto e sono vincolate alle finalita' previdenziali dell'ex consigliere regionale. 2. Ai consiglieri regionali cui si applica il regime della capitalizzazione e' consentito, entro dodici mesi dalla cessazione del mandato o dall'entrata in vigore della presente legge, se si tratta di consiglieri regionali di precedenti legislature, il riscatto dell'ammontare della prestazione in capitale, corrispondente al totale accantonato o convertito ai sensi dell'art. 4, comma 2, se motivato dal finanziamento di altra forma previdenziale. 3. La facolta' di restituzione, di cui al comma 1, e quella di riscatto, di cui al comma 2, sono subordinate alle effettive disponibilita' finanziarie dell'istituto.