Art. 10.
  Modifica dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1.  L'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e' cosi'
sostituito:
    "Art.  11  (Esercizio  associato  di funzioni). - 1. Le comunita'
montane  possono  prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio
associato  di  funzioni  proprie  ricorrendo  alla convenzione di cui
all'art. 10.
    2.  Le  leggi  regionali possono prevedere contributi integrativi
per  la  gestione  associata  di funzioni comunali da attribuire alla
comunita' montana.".