Art. 10. Modifica dell'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. L'art. 11 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e' cosi' sostituito: "Art. 11 (Esercizio associato di funzioni). - 1. Le comunita' montane possono prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'art. 10. 2. Le leggi regionali possono prevedere contributi integrativi per la gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla comunita' montana.".