Art. 12.
  Modifica dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
    1. L'art. 14 e' cosi' sostituito:
    "Art. 14 (Procedure di pianificazione). - 1. Il piano pluriennale
di   sviluppo   socio-economico   e'   adottato,   entro   tre   mesi
dall'approvazione  dello  Statuto e successivamente ogni cinque anni,
dal  Consiglio  della  comunita' montana ed e' pubblicato all'albo di
ciascun   comune   del  territorio  per  almeno  trenta  giorni.  Nei
successivi  trenta  giorni  chiunque  abbia interesse puo' presentare
osservazioni e opposizioni.
    2.  Il  consiglio,  esaminate  le  eventuali  osservazioni  e  le
opposizioni,   trasmette   il   piano   pluriennale  con  le  proprie
controdeduzioni   alla  provincia  che,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento,  lo  approva  o lo restituisce con richiesta motivata di
integrazioni e modifiche. Trascorso tale termine il piano pluriennale
si intende approvato.
    3. Il piano pluriennale approvato e' trasmesso entro dieci giorni
alla giunta regionale.
    4.  Il  programma  annuale  e'  approvato in conformita' al piano
pluriennale  dal  consiglio  della  comunita' montana contestualmente
all'approvazione  del  bilancio  di  previsione, ed e' trasmesso alla
giunta regionale entro il 31 marzo.
    5.  Il  programma  annuale  deve  ricomprendere  gli  adempimenti
programmatori  delle  comunita'  montane  previsti dall'art. 34 della
legge  regionale  13 settembre  1978, n. 52, dall'art. 46 della legge
regionale  31 ottobre  1980,  n. 88, dagli articoli 20, 21 e 22 della
legge  regionale  18 gennaio 1994, n. 2, dalla legge 31 gennaio 1994,
n.   97  relativamente  alle  previsioni  da  effettuarsi  sul  Fondo
regionale   per   la   montagna,   nonche'  dal  decreto  legislativo
30 dicembre 1992, n. 504.
    6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell'art. 34
della legge regionale n. 52/1978 e' spostato al 31 marzo.".