Art. 12. Modifica dell'art. 14 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 1. L'art. 14 e' cosi' sostituito: "Art. 14 (Procedure di pianificazione). - 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' adottato, entro tre mesi dall'approvazione dello Statuto e successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della comunita' montana ed e' pubblicato all'albo di ciascun comune del territorio per almeno trenta giorni. Nei successivi trenta giorni chiunque abbia interesse puo' presentare osservazioni e opposizioni. 2. Il consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e le opposizioni, trasmette il piano pluriennale con le proprie controdeduzioni alla provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo approva o lo restituisce con richiesta motivata di integrazioni e modifiche. Trascorso tale termine il piano pluriennale si intende approvato. 3. Il piano pluriennale approvato e' trasmesso entro dieci giorni alla giunta regionale. 4. Il programma annuale e' approvato in conformita' al piano pluriennale dal consiglio della comunita' montana contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, ed e' trasmesso alla giunta regionale entro il 31 marzo. 5. Il programma annuale deve ricomprendere gli adempimenti programmatori delle comunita' montane previsti dall'art. 34 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, dall'art. 46 della legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88, dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2, dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonche' dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. 6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell'art. 34 della legge regionale n. 52/1978 e' spostato al 31 marzo.".