Art. 14. Modifica dell'art. 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 1. L'art. 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e' cosi' sostituito: "Art. 17 (Fondo per gli investimenti in montagna). - 1. Nell'ambito delle finalita' di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane", e' istituito il "fondo regionale per la montagna" alimentato da: a) trasferimenti dal "fondo nazionale per la montagna" di cui all'art. 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109; b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui all'art. 32-bis della legge regionale di contabilita', da allocarsi al capitolo n. 3110; c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3117. 2. Lo dotazione del fondo regionale per la montagna e' ripartita fra le comunita' montane secondo i seguenti criteri: a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana; b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio montano; c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico; d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo biennio; e) venti per cento in base all'altimetria media dei centri abitati compresi nel territorio della comunita'. 3. Le comunita' montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la copertura degli oneri connessi all'attuazione degli interventi speciali di cui all'art. 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa la quota parte relativa al personale. 4. La ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata tra tutte le comunita' montane; la erogazione dei finanziamenti e' subordinata all'approvazione dei programmi annuali nei termini previsti dall'art. 14.".