Art. 14.
Modifica  dell'art.  17  della  legge regionale 3 luglio 1992, n. 19,
come  sostituito  dall'art. 18 della legge regionale 3 febbraio 1998,
                                n. 3
    1.  L'art. 17 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 e' cosi'
sostituito:
    "Art.   17  (Fondo  per  gli  investimenti  in  montagna).  -  1.
Nell'ambito  delle finalita' di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97
"Nuove  disposizioni  per  le  zone  montane", e' istituito il "fondo
regionale per la montagna" alimentato da:
      a) trasferimenti  dal  "fondo nazionale per la montagna" di cui
all'art. 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n. 3109;
      b) finanziamenti   a   carico   del   bilancio   regionale   da
determinarsi  annualmente  con il provvedimento di rifinanziamento di
cui  all'art.  32-bis  della  legge  regionale  di  contabilita',  da
allocarsi al capitolo n. 3110;
      c) altri  trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti
pubblici  destinati  allo  sviluppo  della  montagna, da allocarsi al
capitolo n. 3117.
    2.  Lo dotazione del fondo regionale per la montagna e' ripartita
fra le comunita' montane secondo i seguenti criteri:
      a)  venti per cento in proporzione alla superficie territoriale
montana;
      b) venti  per  cento in rapporto alla popolazione residente nel
territorio montano;
      c) venti   per   cento  in  rapporto  allo  stato  di  dissesto
idrogeologico;
      d) venti  per  cento  in  rapporto  alle  condizioni  economico
sociali  determinate dal grado di spopolamento registrato nell'ultimo
biennio;
      e) venti  per  cento  in  base  all'altimetria media dei centri
abitati compresi nel territorio della comunita'.
    3.  Le  comunita'  montane possono utilizzare lo stanziamento del
fondo di cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per
cento  per  la  copertura  degli  oneri connessi all'attuazione degli
interventi  speciali  di  cui  all'art. 1 della legge n. 97/1994, ivi
compresa la quota parte relativa al personale.
    4.  La  ripartizione di cui al comma 1 e' effettuata tra tutte le
comunita'  montane;  la  erogazione  dei finanziamenti e' subordinata
all'approvazione   dei   programmi   annuali   nei  termini  previsti
dall'art. 14.".